3.2 Prestazioni di imprese di distribuzione di elettricità, gas e simili

Info IVA 19 · Aumento delle aliquote d’imposta dal 1° gennaio 2024

In vigore · Stato dal 7 febbraio 2023

AFC · Info IVA 19 · n. 3.2 · Italiano

Le prestazioni delle imprese di distribuzione di elettricità, gas e simili devono sempre essere ripartite in base al periodo della loro fornitura. A tal fine il fornitore è libero di decidere se ripartire il volume della fornitura in maniera effettiva (nel caso di contatori che consentono di determinare la quantità effettiva fornita nel periodo del vecchio e del nuovo anno) o pro rata temporis. Per la parte fornita a partire dal 1° gennaio 2024 si deve indicare la nuova aliquota d’imposta (→ cifra 2.1).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 25 LIVA) (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).