3.1 Settore alberghiero e della ristorazione
Info IVA 19 · Aumento delle aliquote d’imposta dal 1° gennaio 2024
In vigore · Stato dal 7 febbraio 2023
AFC · Info IVA 19 · n. 3.1 · Italiano
Tenuto conto della cifra 2.1, per la notte dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2024 si applicano le seguenti disposizioni:
il pernottamento è imponibile alla vecchia aliquota d’imposta;
le prestazioni della ristorazione (ad es. veglione di San Silvestro) sono imponibili alla vecchia aliquota d’imposta.
Gli arrangiamenti forfettari concernenti un periodo a cavallo tra il 2023 e il 2024 devono essere ripartiti pro rata temporis. Se viene emessa un’unica fattura, occorre distinguere chiaramente le prestazioni eseguite nel 2023 da quelle eseguite nel 2024 (→ cifra 2.1).
Esempio di corretta ripartizione pro rata temporis
L’arrangiamento per il pernottamento e la prima colazione per il periodo dal 26 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024 (7 notti), del valore di 1400 franchi, va fatturato e conteggiato in misura di 1200 franchi all’aliquota del 3,7 % e di 200 franchi all’aliquota del 3,8 %.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 25 LIVA) (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).