2.2.2 Applicabilità temporale
Info IVA 20 · Prassi dell'AFC: applicabilità temporale
In vigore · Stato dal 9 luglio 2024
AFC · Info IVA 20 · n. 2.2.2 · Italiano
Se si effettua una prima definizione della prassi a seguito di una modifica del diritto in materia di IVA, in linea di principio occorre tener conto delle pertinenti disposizioni transitorie (ad es. art. 112 segg. LIVA).
Indipendentemente dal momento della pubblicazione, la definizione della prassi che poggia su una modifica di una disposizione materiale del diritto in materia di IVA è applicabile dal momento dell’entrata in vigore della relativa norma. Il campo d’applicazione temporale delle definizioni della prassi dell’AFC corrisponde a quello della norma per cui si definisce la nuova prassi.
[Illustrazione: nell’originale] | Nella legge e nell’ordinanza gli adeguamenti di singole norme giuridiche vengono segnalati in una nota a piè di pagina al pertinente articolo, menzionando la data dell’entrata in vigore (cfr. ad es. la nota a piè di pagina all’art. 24a LIVA). |
[Illustrazione: nell’originale] | Se vi sono incertezze per quanto riguarda gli adeguamenti di una norma di diritto, l’interpretazione della disposizione e dunque il calcolo dell’IVA, l’AFC fornisce informazioni scritte che, nel singolo caso, sono valide fino alla pubblicazione della definizione della prassi. Se dopo tale pubblicazione si verificano scostamenti da quanto comunicato per scritto, vale la definizione della prassi (→ cifra 5). |
Il contribuente deve comunicare all’AFC le eventuali correzioni che risultano da uno scostamento dalla prassi di quest’ultima tramite un rendiconto di correzione per ogni periodo di rendiconto.
Se la definizione della prassi determina una correzione a favore dell’AFC, è di regola dovuto un interesse moratorio (art. 87 cpv. 1 LIVA). Se il contribuente ha fatturato l’IVA al destinatario della prestazione, è possibile procedere a una correzione soltanto alle condizioni fissate dall’articolo 27 capoversi 2–4 LIVA.
Esempio
Con effetto al 1° gennaio 2018 era stata aggiunta una disposizione all’articolo 25 capoverso 2 LIVA (lett. abis) secondo cui l’aliquota ridotta del 2,5 % è applicabile parimenti ai libri elettronici senza carattere pubblicitario conformemente all’articolo 51a OIVA. Fino al 31 dicembre 2017 l’aliquota ridotta non era applicabile ai libri elettronici a pagamento. In questo contesto, la prima definizione della prassi era stata pubblicata il 3 agosto 2018 alle cifre 3.2–3.2.7 dell’info IVA concernente il settore Stampati e pubblicazioni elettroniche.
Di conseguenza, il contribuente che nel terzo trimestre 2018 aveva dichiarato, nel rendiconto IVA, al 7,7 % la cifra d’affari realizzata nello stesso anno con la vendita di libri elettronici senza carattere pubblicitario, dal 1° gennaio 2018 poteva correggere l’IVA pagata in eccesso (rispettando le disposizioni dell’articolo 27 capoversi 2–4 LIVA).