2.4.2 Applicabilità temporale
Info IVA 20 · Prassi dell'AFC: applicabilità temporale
In vigore · Stato dal 9 luglio 2024
AFC · Info IVA 20 · n. 2.4.2 · Italiano
La data di applicazione di una prassi definita per la prima volta in seguito all’esame di una nuova fattispecie dipende dal fatto se questa prassi è più conveniente o restrittiva per il contribuente.
[Illustrazione: nell’originale] | Per quanto riguarda le nozioni di «più conveniente» e «più restrittiva», vedi la cifra 2.3.2. |
Se, nel caso specifico, la prima definizione della prassi da parte dell’AFC è più conveniente per il contribuente (→ cifra 2.3.2), la prassi si applica retroattivamente a partire dalla data di pubblicazione[13] a tutti i periodi fiscali non ancora passati in giudicato (art. 43 LIVA). In questo caso, il contribuente può far valere presso l’AFC i suoi diritti fiscali derivanti dalla nuova prassi (più conveniente). I diritti fiscali (ad es. una deduzione dell’imposta precedente più elevata) devono essere comunicati all’AFC mediante un rendiconto di correzione per ogni periodo di rendiconto. Se ha fatturato l’IVA al destinatario della prestazione, il contribuente può procedere a una correzione soltanto alle condizioni fissate dall’articolo 27 capoversi 2–4 LIVA.
Se, nel caso specifico, la prassi definita per la prima volta dall’AFC è più restrittiva per il contribuente (→ cifra 2.3.2), essa è applicabile, senza retroattività, a partire dall’inizio del semestre successivo alla data della prima pubblicazione (1° gennaio o 1° luglio).
Ciò non si oppone a una verifica o a un controllo dei crediti fiscali di periodi fiscali non ancora passati in giudicato. Le correzioni derivanti da un rendiconto non conforme alla legge sono ancora possibili.
Esempio
La diffusione crescente delle tecnologie di registro distribuito e soprattutto dei modelli aziendali basati sulla tecnologia blockchain sollevava problematiche anche di carattere fiscale. Per questa ragione l’AFC aveva fissato per la prima volta una prassi, entrata in vigore il 17 giugno 2019, sul tema delle prestazioni in relazione alle tecnologie di registro distribuito e blockchain, nella quale aveva qualificato le prestazioni correlate a tali tecnologie (cfr. in particolare le cifre 2.7.3 segg. dell’info IVA Oggetto dell’imposta). Se l’applicazione della prassi definita per la prima volta dall’AFC produceva un carico fiscale minore per il contribuente, esso poteva applicarla a partire dal 17 giugno 2019 in modo retroattivo per tutti i periodi fiscali non ancora passati in giudicato e far valere presso l’AFC i suoi diritti fiscali mediante un rendiconto di correzione per ogni periodo di rendiconto. Se, tuttavia, l’AFC constatava che nell’ambito delle criptovalute il contribuente non si era comportato in maniera conforme alla legislazione in materia di IVA, essa poteva rifiutare la correzione con effetto retroattivo e la prassi definita per la prima volta poteva essere applicata soltanto a partire dal semestre successivo alla sua pubblicazione.
[13] | oppure a partire dal periodo di rendiconto in corso al momento della pubblicazione. |