1.2.1.1 Cosa si intende per forniture?

Info IVA 22 · Imprese estere

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 22 · n. 1.2.1.1 · Italiano

Ai sensi della LIVA per fornitura si intende (art. 3 lett. d LIVA):

1.

il trasferimento del potere di disporre di un bene in nome proprio;

2.

la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento;

3.

la messa a disposizione di un bene per l’uso o il godimento (ad es. locazione, affitto o leasing).

[Illustrazione: nell’originale]

Contrariamente alla legislazione europea in materia di IVA, la legislazione svizzera considera forniture e non prestazioni di servizi la locazione di beni, l’esecuzione di lavori di riparazione e altri lavori eseguiti su beni nonché il loro montaggio sul posto. Ciò influisce sul luogo della prestazione (→  cifra 1.2.1.3) e dunque anche sull’assoggettamento in territorio svizzero.