1.2.1.1 Cosa si intende per forniture?
Info IVA 22 · Imprese estere
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA 22 · n. 1.2.1.1 · Italiano
Ai sensi della LIVA per fornitura si intende (art. 3 lett. d LIVA):
1. | il trasferimento del potere di disporre di un bene in nome proprio; |
2. | la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento; |
3. | la messa a disposizione di un bene per l’uso o il godimento (ad es. locazione, affitto o leasing). |
[Illustrazione: nell’originale] | Contrariamente alla legislazione europea in materia di IVA, la legislazione svizzera considera forniture e non prestazioni di servizi la locazione di beni, l’esecuzione di lavori di riparazione e altri lavori eseguiti su beni nonché il loro montaggio sul posto. Ciò influisce sul luogo della prestazione (→ cifra 1.2.1.3) e dunque anche sull’assoggettamento in territorio svizzero. | |