1.2.1.3 Luogo della fornitura

Info IVA 22 · Imprese estere

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 22 · n. 1.2.1.3 · Italiano

Secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a LIVA è considerato luogo della fornitura quello in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporne economicamente oppure quello in cui si trova al momento della sua lavorazione o della sua messa a disposizione per l’uso o il godimento.

Se viene fabbricato ex novo o lavorato prima della sua consegna all’acquirente (→  cifra 1.2.1.2), il bene è considerato fornito solo al momento della consegna all’acquirente, ovvero al termine dei lavori. La fornitura avviene pertanto dopo il montaggio o l’installazione ed eventualmente la messa in esercizio.

Se il bene viene trasportato o spedito, è considerato luogo della fornitura quello dal quale inizia il trasporto o la spedizione (fornitura di trasporto o di spedizione). Pertanto, chi spedisce un bene dall’estero in Svizzera non deve assoggettarsi all’imposta per questo tipo di fornitura, in quanto il luogo della fornitura è all’estero. Se il bene trasportato o spedito verso il territorio svizzero (ad es. un mobile) viene soltanto montato in Svizzera, ancora una volta è considerato luogo della fornitura quello dal quale inizia il trasporto o la spedizione. Se invece il bene viene installato durevolmente (ad es. armadio a incasso o cucina componibile) si parla di fornitura in territorio svizzero (→  cifra 1.2.1.2).

Un’impresa estera può importare un bene dall’estero a proprio nome se al momento dell’importazione dispone di un’autorizzazione dell’AFC (dichiarazione d’adesione estero). Ne consegue che il luogo della fornitura si trova in territorio svizzero, benché il trasporto/la spedizione siano iniziati all’estero.

[Illustrazione: nell’originale]

Le forniture di piccoli invii (ammontare dell’imposta sull’importazione sino a 5 franchi) che un venditore per corrispondenza trasporta o spedisce dall’estero in territorio svizzero realizzando una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi all’anno sono considerate forniture sul territorio svizzero (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA). Il venditore deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA. Da quel momento, oltre ai piccoli invii sono considerate forniture sul territorio svizzero anche tutti gli altri invii (ammontare dell’imposta sull’importazione superiore a 5 franchi).