3.2 Dichiarazione semplificata delle cifre d’affari per le imprese estere

Info IVA 22 · Imprese estere

In vigore · Stato dal 20 ottobre 2020

AFC · Info IVA 22 · n. 3.2 · Italiano

Le imprese estere iscritte nel registro dei contribuenti IVA possono limitarsi a dichiarare alla cifra 200 nei rendiconti periodici soltanto le cifre d’affari realizzate sul territorio svizzero. Possono pertanto rinunciare alla dichiarazione delle loro cifre d’affari conseguite a livello mondiale. Se si sono ricevuti sussidi (art. 18 cpv. 2 lett. a–c LIVA in combinato disposto con l’art. 29 OIVA) o controprestazioni escluse dall’imposta (art. 21 cpv. 2 LIVA), si raccomanda tuttavia di dichiarare le cifre d’affari realizzate a livello mondiale.

Nella dichiarazione semplificata, la cifra d’affari annuale realizzata sul territorio svizzero in valuta estera va convertita in franchi svizzeri (CHF). La conversione si effettua al tasso di cambio pubblicato dall’AFC; il contribuente può scegliere il corso medio mensile o il corso del giorno per la vendita delle divise. I contribuenti che fanno parte di un gruppo possono operare la conversione basandosi sul corso del gruppo. Per le valute estere, per le quali l’AFC non rende noto alcun corso, è valido il corso del giorno (vendita) pubblicato da una banca con sede in territorio svizzero.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta contiene ulteriori informazioni in merito ai corsi di conversione.

[Illustrazione: nell’originale]

La dichiarazione semplificata non dispensa dall’obbligo di correggere o ridurre, all’occorrenza, le imposte precedenti sulla base rispettivamente degli articoli 30 e 33 LIVA. Poiché i sussidi e le cifre d’affari incassati all’estero possono influire sulle imposte precedenti fatte valere sul territorio svizzero, l’AFC si riserva espressamente la facoltà di richiedere in sede di controllo anche indicazioni relative a tali elementi. Per maggiori dettagli legati al diritto alla deduzione dell’imposta precedente si rinvia all’info IVA Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente.

Modifica della prassi in vigore dal 01.01.2020 (riguardo alla validità, [Illustrazione: nell’originale] Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA e info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).