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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine
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DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO
III. Aumento del capitale sociale L. Aumento del capitale sociale
1. Forma I. Procedura Art. 786 Art. 786
1La società può, osservando le norme sulla1 L’aumento del capitale sociale è deliberato costituzione, aumentare il capitale sociale. In dall’assemblea dei soci e deve essere attuato ispecial modo sono applicabili le disposizioni dai gerenti entro tre mesi.
sui conferimenti in natura e sull'assunzione di
beni.
2Anche nuovi soci possono partecipare2 Le disposizioni del diritto della società all'aumento. anonima sull’aumento ordinario del capitale si
applicano per analogia.
2. Diritto d’opzione del socio II. Diritto d’opzione dei soci Art. 787 Art. 787
Ogni socio ha il diritto di partecipare1 Ogni socio ha diritto alla parte delle nuove all’aumento in misura proporzionata alla sua quote sociali emesse che corrisponde alla sua quota, se lo statuto o la deliberazione partecipazione anteriore.
d’aumento del capitale sociale non disponga
altrimenti.
2La deliberazione dell’assemblea dei soci di aumentare il capitale sociale può sopprimere il diritto d’opzione soltanto per gravi motivi. Sono gravi motivi segnatamente l’assunzione di imprese o parti d’impresa o partecipazioni. Nessuno dev’essere avvantaggiato o svantaggiato in modo incongruo dalla soppressione del diritto d’opzione.
3La società non può, in seguito a limitazione statutaria della trasferibilità delle quote sociali, impedire l’esercizio del diritto di acquistare quote sociali al socio cui lo abbia concesso.
IV. Riduzione del capitale sociale M. Riduzione del capitale sociale Art. 788 Art. 788
1Il capitale sociale non può essere ridotto al1 Le disposizioni concernenti la riduzione del di sotto di ventimila franchi, né il valore di capitale di una società anonima sono ogni singola quota sociale al di sotto di mille applicabili per analogia.
franchi.
2Si applicano del resto per analogia le2 Una riduzione il cui scopo è togliere disposizioni sulla riduzione del capitale un’eccedenza passiva accertata nel bilancio e sociale della società anonima. La diffida ai risultante da perdite è ammissibile soltanto creditori ed il soddisfacimento o la garanzia qualora i soci abbiano effettuato per intero i dei crediti notificati non possono essere versamenti suppletivi previsti dallo statuto. omessi anche ove un'eccedenza passiva
risultante da perdite debba essere soppressa
mediante ammortamento.