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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine
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DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO
2Il prezzo d’assunzione o la somma pagata a2 Il socio uscente può richiedere direttamente titolo di tacitazione deve essere consegnata la sua cancellazione, indicando nel contempo all’amministrazione del fallimento o all’ufficio l’acquirente.
d’esecuzione.
3Colui che, in buona fede, si fonda su un’iscrizione è protetto.
V. Divisione Art. 795 Art. 795 abrogato
Le quote sono divisibili e le frazioni di quota
alienabili, salvo disposizione contraria dello
statuto e purché l'ammontare d'ogni frazione
non risulti inferiore a mille franchi. La
divisione e l'alienazione delle frazioni
richiedono per la loro validità lo stesso
consenso e la stessa iscrizione che la cessione
d'una quota intiera.
VI. Acquisto da parte di un consocio Art. 796 Art. 796 abrogato
1Le disposizioni che regolano il trasferimento
d'una quota si applicano parimente
all'acquisto di essa da parte d'un socio.
2Qualora un socio acquisti la quota di un altro
o una frazione della stessa, la sua quota si
accresce del corrispondente valore nominale.
VII. Quote appartenenti a più soci IV. Pluralità di aventi diritto
1. Proprietà collettiva Art. 797 Art. 797
1Qualora una quota sociale sia indivisa tra più1 Qualora una quota sociale sia indivisa tra più soci, essi devono designare un rappresentante aventi diritto, questi ultimi sono responsabili comune. in solido degli obblighi statutari di effettuare
versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie.
2Essi sono responsabili solidalmente verso la2 Essi debbono designare un rappresentante società delle prestazioni dovute sulla quota, comune e possono esercitare i diritti connessi fino a liquidazione tra di loro dei rapporti di con la quota sociale soltanto per il tramite di comunione sulla quota stessa. tale rappresentante.
2. Diritto d’usufrutto e di pegno Art. 797a
1Le disposizioni sulla cessione di una quota sociale si applicano alla costituzione di un usufrutto su una quota sociale.
2La costituzione di un diritto di pegno necessita di una dichiarazione scritta del socio; lo statuto può stabilire che a tal fine sia