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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine
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DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO
IV. Esecuzione forzata 3. Determinazione del valore reale Diffida e scioglimento della società Art. 793 Art. 793
1Qualora un socio sia dichiarato in Se la legge o lo statuto pre4vede l’assunzione fallimento, l'amministrazione di questo può, al valore reale e le parti non giungono a un previa diffida di sei mesi almeno, chiedere lo accordo, detto valore è determinato, ad istanza scioglimento della società. Lo stesso diritto di una parte, dal tribunale del luogo in cui la spetta al creditore di un socio, quando abbia società ha la propria sede. Il tribunale può pignorato la quota sociale di quest'ultimo. ripartire le spese di procedura e di stima
secondo il suo libero apprezzamento.
2Se a seguito di siffatta diffida la società è
sciolta e liquidata, i liquidatori devono
consegnare all'amministrazione del fallimento
o all'ufficio d'esecuzione la parte che spetta
nella liquidazione al socio escusso.
2. Modi d’evitare lo scioglimento 4. Iscrizione nel registro di commercio Art. 794 Art. 794
1Finché lo scioglimento non sia stato iscritto1 Il trasferimento di quote sociali gravate da nel registro di commercio, gli effetti della un obbligo di effettuare versamenti suppletivi diffida possono essere evitati: va notificato all’ufficio del registro di
1. se la massa fallimentare o il creditore commercio dal gerente o, se vi sono più
procedente è soddisfatto dalla società o da gerenti, dal presidente e da un gerente.
altri soci; oppure
2. se tutti i soci non escussi si dichiarano
d'accordo che la quota sia realizzata
all'asta pubblica dall'amministrazione del
fallimento o dall'ufficio d'esecuzione e che
l'aggiudicatario entri nella società con tutti
i diritti e gli obblighi d'un nuovo socio;
oppure
3. se, col consenso di tutti i soci come pure
dell'amministrazione del fallimento o
dell'ufficio d'esecuzione, la quota del
socio escusso è assunta da un altro socio o
da un terzo che entra nella società; oppure
4. se la maggioranza dei soci, la quale
rappresenti in pari tempo la
maggioranza del capitale sociale, decide
d'escludere il socio escusso e di tacitarlo
col versamento del valore reale della
sua quota, nel qual caso saranno
osservate le norme sulla riduzione del
capitale sociale se ed in quanto il valore
nominale del capitale sociale debba
essere ridotto in seguito a siffatta
prestazione.