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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine

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2Qualora siano superiori al doppio del valore nominale delle quote sociali, gli obblighi di effettuare versamenti suppletivi decadono due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, nella misura in cui non siano fatti valere durante tale periodo.

5. Prestiti sostitutivi di capitale proprio Art. 6

Due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, i prestiti di soci o di persone a loro vicine, concessi dopo il 1° gennaio 2000 e adempienti ai criteri di cui all’articolo 807c capoverso 2, sono trattati come prestiti sostitutivi di capitale proprio.

6. Conto annuale e revisione Art. 7

Le disposizioni sul conto annuale e la revisione si applicano al primo esercizio che ha inizio con o dopo l’entrata in vigore della presente legge.

7. Diritto di voto Art. 8

1Le società che hanno stabilito il diritto di voto indipendentemente dal valore nominale delle quote sociali, non sono tenute ad adeguare le disposizioni sul diritto di voto alle esigenze di cui all’articolo 810.

2Le società in cui il peso del voto attribuito alle quote sociali dal valore nominale minore è più di dieci volte superiore a quello spettante alle quote sociali dal valore nominale maggiore, non debbono adeguare il loro statuto all’articolo 810 capoverso 2 secondo periodo.

3Le società non possono tuttavia emettere nuove quote sociali il cui valore nominale ammonti a più del decuplo del valore nominale delle quote sociali minori o a meno del dieci per cento del valore nominale delle quote sociali maggiori.

8. Maggioranze qualificate Art. 9

1Se lo statuto di una società iscritta nel registro di commercio al momento dell’entrata in vigore della presente legge non contiene alcuna disposizione speciale sulla maggioranza necessaria per il consenso societario al trasferimento di quote sociali, tale deliberazione sottostà, per due anni ancora, alle esigenze di maggioranza di cui all’articolo 791 capoverso 2, nella versione del 18 dicembre 1936 (tre quarti di tutti i soci rappresentanti nel contempo almeno i tre quarti del capitale sociale). Trascorso il termine di due anni, subentrano le condizioni di maggioranza di cui all’articolo 810c capoverso 2.

2Se ha inserito nello statuto, mediante la semplice riproduzione di disposizioni del diritto previgente, norme sulla maggioranza qualificata, una società può decidere, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e alla maggioranza prevista dall’articolo 810c capoverso 2, l’adeguamento al nuovo diritto.