Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/13: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) · 102 pagine

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L'informazione delle autorità dell'assistenza sociale in caso di mora nei pagamenti secondo l'articolo 61a capoverso 3 è respinta da H+ in quanto ritenuta provvedimento eccessivo. AR ritiene che le competenti autorità dell'assistenza sociale debbano essere informate al loro domicilio civile. Il kf osserva che nel commento l'espressione "per tempo" non è meglio definita e, per quanto attiene alla gestione di dati personali molto riservati, auspica il coinvolgimento dell'incaricato della protezione dei dati. DVSP/SPO, FR, NE e SGB propongono che i premi non ancora versati alla scadenza del termine di diffida debbano essere coperti dal Comune competente. SO chiede una precisazione della disposizione in questo senso. NE propone inoltre di istituire un'istanza cantonale che subentri agli assicurati la cui insolvibilità sia provata. I Cantoni SH e ZH disapprovano che il rischio degli assicuratori passi alle autorità dell'assistenza sociale. Molti tra Cantoni (AR, BE, GE, JU, NE, SG, TI, VD) e organizzazioni (VSA, DVSP/SPO, KKSD, SGB, SVPC) si pronunciano espressamente contro la sospensione delle prestazioni prevista dal capoverso 3 in caso di mancato pagamento dei premi in quanto controproducente ed inconciliabile con un'assicurazione obbligatoria. Il KSK accoglie al contrario con favore la disposizione e propone inoltre di contemplare nei capoversi 3 e 4 i costi di diffide e procedure esecutive.

La grande maggioranza dei destinatari approva che il diritto di regresso del Cantone di domicilio venga fissato per legge (articolo 79 capoverso 2bis) (AG, AGB, ASIV, ASPV, AVIVO, BFC, COSAMA, CVP. FDP, GE, JU, NE, PLS, PRO SENCETUTE, SBV, SVP, TG, TI, VD, VLSS, VS, VSA). Inoltre AGB, VLSS e SGV, al fine di impegnare i fornitori di prestazioni alla protezione tariffaria, propongono di accogliere nell'articolo 79 LAMal la regolamentazione di cui all'articolo 129 OAMal. Il Canton ZH e GEDE ZH hanno richiesto che vengano coinvolti anche i Comuni di domicilio, dal momento che partecipano al finanziamento. D'altra parte i Cantoni GR, SZ e UR ritengono che non si debba dar l'impressione che i Cantoni siano indirettamente dei co-assicuratori. Per questo motivo, il Canton BE respinge la regolamentazione e vorrebbe concedere un diritto di credito ai fornitori di prestazioni. Gli assicuratori privati (ASA/SVV) e l'SGV considerano illecito il regresso sui sussidi e rifiutano recisamente la disposizione.

In vista dell'applicazione giuridica del modello di convenzione orientato sulla concorrenza il TFA propone di autorizzare ad esercitare quali medici di fiducia conformemente l'articolo 57 capoverso 6 LAMal soltanto i medici contemplati dalla convenzione e, ai sensi della garanzia delle vie legali di cui all'art 29a Cost., di estendere la competenza del tribunale arbitrale giusta l'articolo 59 LAMal ai casi in cui un assicuratore rifiuta di stipulare la convenzione con un fornitore di prestazioni. AR pone la questione delle conseguenze sulla compensazione dei rischi.