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Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 4 pagine
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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 1,
decreta:
I
La legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 57a
Titolo quartobis: (nuovo) Procedura di consultazione
Art. 57b (nuovo) Scopo
1 La procedura di consultazione ha lo scopo di coinvolgere i Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati nella procedura decisionale della Confederazione.
2 La procedura di consultazione fornisce informazioni sull’esattezza materiale del progetto, sulla sua idoneità all’attuazione e sul consenso che esso raccoglie.
Art. 57c (nuovo) Oggetto
1 La procedura di consultazione è indetta per progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica o culturale.
2 La procedura di consultazione è indetta segnatamente per:
a. modifiche costituzionali;
b. disposizioni di legge fondamentali ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettere a-g della Costituzione federale3;
c. trattati internazionali che sottostanno al referendum e contengono disposizioni fondamentali ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettere a-g della Costituzione federale.
d. ordinanze importanti ai sensi del capoverso 1.
1FF …
2 RS 172.010
3 RS 101 1999–......