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Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 4 pagine

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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 1,

decreta:

I

La legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione è modificata come segue:

Titolo dopo l’art. 57a

Titolo quartobis: (nuovo) Procedura di consultazione

Art. 57b (nuovo) Scopo

1 La procedura di consultazione ha lo scopo di coinvolgere i Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati nella procedura decisionale della Confederazione.

2 La procedura di consultazione fornisce informazioni sull’esattezza materiale del progetto, sulla sua idoneità all’attuazione e sul consenso che esso raccoglie.

Art. 57c (nuovo) Oggetto

1 La procedura di consultazione è indetta per progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica o culturale.

2 La procedura di consultazione è indetta segnatamente per:

a. modifiche costituzionali;

b. disposizioni di legge fondamentali ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettere a-g della Costituzione federale3;

c. trattati internazionali che sottostanno al referendum e contengono disposizioni fondamentali ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettere a-g della Costituzione federale.

d. ordinanze importanti ai sensi del capoverso 1.

1FF …

2 RS 172.010

3 RS 101 1999–......