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Consultazione 2003/4: Nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (Revisione parziale LOGA) · 4 pagine
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Revisione parziale LOGA Avamprogetto
2 In casi fondati una procedura di consultazione può svolgersi completamente o parzialmente in forma di conferenza. In questo caso è tenuto un verbale della conferenza.
3 Il termine di consultazione è in genere di tre mesi. Può essere eccezionalmente prorogato o ridotto in modo adeguato, segnatamente tenendo conto di possibili interferenze con vacanze e giorni festivi nonché del contenuto e della portata del progetto.
Art. 57h (nuovo) Disposizioni esecutive
Il Consiglio federale disciplina i dettagli mediante ordinanza, segnatamente:
a. la definizione più dettagliata dell’oggetto (art. 57c);
b. i criteri e la procedura per l’integrazione nell’elenco dei destinatari (art. 57e cpv. 3);
c. lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica (art. 57g);
d. il contenuto, l’allestimento e la distribuzione della documentazione;
e. il trattamento dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, la preparazione tecnica, la pubblicazione e l’archiviazione;
f. il coordinamento e la pianificazione delle singole procedure di consultazione.
II Modifica del diritto vigente
1. La legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento è modificata come segue:
Art. 112 cpv. 2
Abrogato
Art. 112a (nuovo) Procedura di consultazione
1 Nell’ambito della preparazione di un importante atto legislativo, la commissione sottopone per parere ai Cantoni, ai partiti politici e agli ambienti interessati il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo.
2 La Cancelleria federale deve essere informata dell’indizione della procedura di consultazione.
3 Gli articoli 57b – 57g della legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione sono applicabili per analogia.