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Consultazione 2004/69: Assicurazione malattie: Finanziamento delle cure · 149 pagine

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funzionali strettamentecorrelati, dei quale occorre dunque tener conto nei singoli casi3

1.3 Il disciplinamentogiuridico delle cure

1.3.1 Ordinamento quadro costituzionaledelle cure

La Costituzione vigente conosce una sola disposizione che fa esplicitamente

riferimentoalle cure, ovvero alla necessitädi cure: secondo l’obiettivo sociale

sancito nell’articolo 41 capoverso 1 letterab Cost.4, la Confederazione e i Cantoni, a complemento della responsabilitä e dell’iniziativa private, si adoperano affinchë

ognuno fruisca delle cure necessariealla sua salute. La necessitä qualificata di protezione delle persone interessate,di regola implicita nella necessitä di cure, aumenta l’importanza da attribuirsi a questo obiettivo sociale che, in quanto principio d’azione del diritto costituzionaleformale, vincola anche il legislatore.

Questo vale anche per altre posizioni del diritto costituzionale particolarmente affini alla problematica delle cure: si pensi segnatamenteal principio della dignitä della persona (art. 7 Cost.), al diritto all’autodeterminazione protetto dalla libertä

personale(art. 10 cpv. 2 Cost.) oppureal divieto delladiscriminazione(art. 8 cpv. 2

Cost.), iI quale protegge fra l’altro proprio le persone anziane o disabili, e quindi spesso anche le persone bisognose di cure, da discriminazioni qualificate. Come tutti

i diritti fondamentali, anche queste posizioni protette daI diritto costituzionale

presentano una dimensione programmatica che restringe la libertä d’azione del legislatore fissando linee direttrici materiali vincolanti.

1.3.2 Prestazioni di cura primarie fornite dalle assicurazioni sociali

Per prestazioni di cura primarie devono intendersi prestazioni pecuniarie, prestazioni in natura o prestazioni di servizio fornite dalle assicurazioni sociali in caso di necessitädi cure. Vi sono tIe categorieprincipali di prestazioni:

1.3.2.1 Cure mediche

II diritto a cure mediche, quale ë concesso in diversi rami delle assicurazioni sociali,

comprende sempre prestazioni di cura che possono essere fornite in forma

ospedaliera o ambulatoriale, ma che presentano nette differenze in particolare per quanto riguarda le condizioni di diritto e l’estensione delle prestazioni:

Assicurazione malattie

Secondo l’articolo 25 LAMal5, l’assicurazionemalattie assume le spese per

prestazioni che, in generale, sono „atte a diagnosticare o a curare una malattia e 1

retativi postumi“. Ne fanno parte, secondo l’articolo 25 capoverso 2 lettera.a

3 SAM\V, Medizinisch-ethische Richtlinien und Empfehlungen zur Behandlung und Betreuung von älteren pflegebedürftigenMenschen (Vernehmlassungsentwurf), Schweizerische Arztezeitung, 2003; 84, Nr. 24, p. 128 segg. 4 Costituzione feedrale della ConfederazioneSvizzera deI 18 aprile 1999, RS 101

5 Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie, RS 832.10