Progetto

Consultazione 2004/69: Assicurazione malattie: Finanziamento delle cure · 149 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 105Fedlex · Progetto

AI di lä di questo, gli assicuratori LAINF versano di regola un contributo adeguato alle cure non mediche o all’aiuto non medico dovuti a infortunio.

Il diritto alle cure a domicilio sussiste fintantoche ë dato il diritto alle cure

mediche (vale a dire fintanto che daI proseguimento della cura medica ci si puö attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute, art. 19 cpv. 1 LAINF e contrario) .

Assicurazione militare

L’assicurazione militare risponde per tuttele affezioni fisiche, mentali o psichiche dell’assicuratoe per le loro conseguenzepecuniariedirette(art. 4 cpv. 1 LAM12). NeI quadro delle cure mediche, l’assicurato ha diritto a una cura medica appropriataed economica per migliorare il suo statoo la sua capacitä al guadagno oppure per evitare un ulteriore pregiudizio (art. 16 cpv. 1 LAM). Le cure mediche comprendono la visita e la cura medica nonchë le cure che possono essere praticate ambulatorialmente, a domicilio, interamente o parzialmente in ospedale. La visita e la cura devono essere effettuatecon l’ausilio di mezzi e metodi la cui efficacia sia riconosciuta (art. 16 cpv. 2 LAM). L’assicurazione militare definisce inoltre le condizioni alle quali i fornitori di prestazionisono ammessi. Sono infatti considerati stabilimenti di ricovero gli istituti pubblici o riconosciuti di utilitä pubblica che offrono ricovero, cura e assistenza agli infermi e agli anziani (art. 11

cpv. 3 OAM13).

Assicurazione per l’invaliditä

Gli assicurati dell’ Al hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermitä congenite fino al compimento dei 20 anni (art. 13 LAI14), dopodichë i costi delle cure sono assunti dall’assicurazione malattie neI quadro della LAMal. Sono considerati provvedimenti sanitari tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire neI modo piü semplicee funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC15).

1.3.2.2 Mezzi ausiliari

I mezzi asiliarisono oggettiil cui uso ë atto a compensareil venir menodi

determinate parti o funzioni del corpo umano, in vista den’integrazione

professionaleo sociale o dell’assuefazionefunzionale dell’avente diritto. Le

condizioni di diritto e l’estensione delle prestazioni sono disciplinate in maniera differenziata nelle singole assicurazioni sociali:

l’assicürazione per 1’invaliditä mette a disposizione dell’assicurato i mezzi ausiliari dei quali egli ha bisogno, a causa dell’invaliditä, per esercitare un’attivitä lucrativa o adempiere Ie sue mansioni consuete (p. es. lavori nell’economia domestica), per conservare o migliorare la sua capacitä al guadagno, per studiare,per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazionefunzionale (art. 21 cpv. 1 LAI). L’assicurato che ha bisogno di apparecchi costosi per

12 Legge federale deI 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare, RS 833.1

13 Ordinanza deI 10 novembre 1993 sull’assicurazione militare. RS 833.11 14 Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invaliditä, RS 831.20

15 Ordinanza deI 9 dicembre 1985 suIte infermitä congenite, RS 831.232.21