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Consultazione 2004/69: Assicurazione malattie: Finanziamento delle cure · 149 pagine

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TabeIIa 1: L’assegno per grandi invalidi nelle singole assicurazioni sociali, panoramica (stato

1.1.2004)

Importo dell’assegno per grandi invalidi (AGI), in franchi al mese

in un istituto l al di fuori di un istituto

in caso di in caso di in caso di in caso di 1 in caso di 1 incasodi grande grande grande grande 1grande 1grande

invaliditä invaliditä invaliditä invaliditädi 1 invalidit21di 1 invaliditädi di grado di grado di grado grado lieve l grado medio l grado elevato lieve medio elevato

AI 211 l 528 844 422 1 I'055 l 1'688

+ ev. 422– 1’266 l 422– 1’266 l 422– 1’266 SCI

AVS 0 528 l 844 0 528844

AINF 586 1'172 l 1'758 586 1'172 1'758 AM spese 1 spese spese spese spese spese

concrete l concrete concrete concrete concrete concrete

SCI = supplementoper cure intensive

1.3.3 Prestazioni di cura sussidiarie fornite dagli altri sistemi di prestazioni sociali La prestazioni di cura sussidiarie vengono fornite quando i mezzi propri e le

prestazioni di cura primarie delle assicurazioni sociali non sono sufficienti a coprire iI fabbisogno di cure.

1.3.3.1 Prestazioni complementari

In termini semplificati, in linea di principio hanno diritto a prestazioni complementari, consistenti in una prestazione pecuniaria versata mensilmente e neI rimborso delle spese di malattia e d’invaliditä, le persone che percepiscono determinate prestazioni dell’AVS o dell’AI (rendite, assegni per grandi invalidi, indennitä giornaliere) e le cui spese riconosciute superano le entrate computabili oppure le cui eventuali spese di malattia e d’invaliditä non sono coperte. Tuttavia, per le persone che usufruiscono di prestazioni di cura il calcolo dell’importo a cui

hanno diritto in caso di soggiorno al proprio domicilio e in caso di soggiorno

permanente in un istituto presenta alcune differenze:

Persone al proprio domicilio

Oltre alla prestazione complementare annua, versata mensilmente quale prestazione pecuniaria, per le persona che vivono al proprio domicilio vi ë– neI quadro del rimborso delle spese di malattia e d’invaliditä – iI diritto alla copertura delle spese comprovate „di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture

diurne“ (art. 3d cpv. 1 lett. b LPC22). Nell’ordinanza d’esecuzione

22 Legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditä, RS 831.30