Progetto
Consultazione 2004/69: Assicurazione malattie: Finanziamento delle cure · 149 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 109Fedlex · Progetto
TabeIIa 1: L’assegno per grandi invalidi nelle singole assicurazioni sociali, panoramica (stato
1.1.2004)
Importo dell’assegno per grandi invalidi (AGI), in franchi al mese
in un istituto l al di fuori di un istituto
in caso di in caso di in caso di in caso di 1 in caso di 1 incasodi grande grande grande grande 1grande 1grande
invaliditä invaliditä invaliditä invaliditädi 1 invalidit21di 1 invaliditädi di grado di grado di grado grado lieve l grado medio l grado elevato lieve medio elevato
AI 211 l 528 844 422 1 I'055 l 1'688
+ ev. 422– 1’266 l 422– 1’266 l 422– 1’266 SCI
AVS 0 528 l 844 0 528844
AINF 586 1'172 l 1'758 586 1'172 1'758 AM spese 1 spese spese spese spese spese
concrete l concrete concrete concrete concrete concrete
SCI = supplementoper cure intensive
1.3.3 Prestazioni di cura sussidiarie fornite dagli altri sistemi di prestazioni sociali La prestazioni di cura sussidiarie vengono fornite quando i mezzi propri e le
prestazioni di cura primarie delle assicurazioni sociali non sono sufficienti a coprire iI fabbisogno di cure.
1.3.3.1 Prestazioni complementari
In termini semplificati, in linea di principio hanno diritto a prestazioni complementari, consistenti in una prestazione pecuniaria versata mensilmente e neI rimborso delle spese di malattia e d’invaliditä, le persone che percepiscono determinate prestazioni dell’AVS o dell’AI (rendite, assegni per grandi invalidi, indennitä giornaliere) e le cui spese riconosciute superano le entrate computabili oppure le cui eventuali spese di malattia e d’invaliditä non sono coperte. Tuttavia, per le persone che usufruiscono di prestazioni di cura il calcolo dell’importo a cui
hanno diritto in caso di soggiorno al proprio domicilio e in caso di soggiorno
permanente in un istituto presenta alcune differenze:
Persone al proprio domicilio
Oltre alla prestazione complementare annua, versata mensilmente quale prestazione pecuniaria, per le persona che vivono al proprio domicilio vi ë– neI quadro del rimborso delle spese di malattia e d’invaliditä – iI diritto alla copertura delle spese comprovate „di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture
diurne“ (art. 3d cpv. 1 lett. b LPC22). Nell’ordinanza d’esecuzione
22 Legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditä, RS 831.30