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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
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2. RICHIEDE agli Stati Membri e al Direttore-Generale di implementare completamente il Regolamento Sanitario Internazionale (2005) secondo lo scopo e l’ambito definiti nell’Articolo 2 e i principi contenuti nell’Articolo 3;
3. DECIDE, ai fini descritti al paragrafo 1 dell’Articolo 54 della revisione del Regolamento Sanitario Internazionale (2005) che gli Stati e il Direttore Generale sottopongano il loro primo rapporto alla Sessantunesima Assemblea Mondiale sulla Sanità e che l’Assemblea Mondiale della Sanità, in tale occasione, consideri il programma per la presentazione dei rapporti successivi e del primo riesame sul funzionamento dal Regolamento ai sensi del paragrafo 2 dell’Articolo 54;
4. DECIDE INOLTRE che, ai fini descritti al paragrafo 1 dell’Articolo 14 del Regolamento Sanitario Internazionale, le altre organizzazioni intergovernative o gli enti internazionali competenti con cui l’OMS dovrà cooperare e coordinare la propria attività, secondo quanto opportuno, siano i seguenti: Nazioni Unite, Organizzazione Internazionale del Lavoro, Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura, Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, Organizzazione Marittima Internazionale, Comitato Internazionale della Croce Rossa, Federazione Internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo, Federazione Internazionale degli Armatori e l’Ufficio Internazionale delle Epizoozie;
5. ESORTA gli stati membri:
(1) a costruire, rafforzare e mantenere le capacità richieste dal Regolamento Sanitario Internazionale (2005) e a mobilitare le risorse necessarie a tale scopo;
(2) a collaborare attivamente reciprocamente e con l’OMS ai sensi delle relative disposizioni del Regolamento Sanitario Internazionale (2005) al fine di assicurare la loro effettiva implementazione;
(3) a fornire sostegno ai paesi in via di sviluppo e i paesi con economie in fase di transizione, in caso lo richiedano, nella costruzione, nel rafforzamento e nel mantenimento delle capacità di sanità pubblica richieste ai fini del Regolamento Sanitario Internazionale (2005);
(4) a porre in essere tutti i provvedimenti necessari, nell’attesa dell’entrata in vigore del Regolamento Sanitario Internazionale (2005) per promuovere i suoi obiettivi e la sua eventuale implementazione compreso lo sviluppo delle capacità di sanità
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05