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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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(a) a carattere permanente e sufficientemente robusto per essere utilizzato più volte;

(b) progettato specificamente per facilitare il trasporto di merci in una o più modalità di trasporto, senza operazioni di carico intermedie;

(c) dotato di dispositivi che permettano la sua facile movimentazione, in particolare per quanto riguarda il passaggio da una modalità di trasporto ad un'altra; e

(d) progettato specificamente per essere caricato e scaricato facilmente;

“contaminazione” indica la presenza di un agente o di materiale infettivi o tossici su una superficie corporea umana o animale, in o su un prodotto preparato per il consumo o su altri oggetti inanimati, inclusi mezzi di trasporto, che possano costituire un rischio per la sanità pubblica;

“dati personali” indica qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile;

“decontaminazione” indica una procedura che implichi misure atte ad eliminare la presenza di un agente o di materiali infettivi o tossici su una superficie corporea umana o animale, in o su un prodotto preparato per il consumo o su altri oggetti inanimati, inclusi mezzi di trasporto, che possono costituire un rischio per la sanità pubblica;

“derattizzazione” indica una procedura che preveda misure sanitarie per tenere sotto controllo o sopprimere roditori vettori di malattie umane presenti in bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, strutture, merci e pacchi postali che si trovino nel punto di ingresso;

“Direttore Generale” indica il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;

“disinfestazione” indica una procedura che preveda misure sanitarie per tenere sotto controllo o sopprimere insetti vettori di malattie umane presenti in bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali;

“disinfezione” indica una procedura che preveda misure sanitarie per tenere sotto controllo o eliminare agenti infettivi su una superficie corporea umana o animale oppure in o su bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali tramite esposizione diretta ad agenti chimici o fisici;

“emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” indica un evento straordinario che, come sancito dal presente Regolamento, si ritiene possa:

(i) costituire un rischio per la sanità pubblica in altri Stati a causa della diffusione internazionale di malattie, e

(ii) richiedere potenzialmente una risposta internazionale coordinata;

“equipaggio” indica le persone a bordo di un mezzo di trasporto diverse dai passeggeri;

“esame medico” indica la valutazione preliminare di una persona da parte di personale sanitario autorizzato, o di personale sotto la diretta supervisione dell’autorità competente, ai fini della determinazione del suo stato di salute e del potenziale rischio per la sanità pubblica nei confronti delle altre persone; può includere l'esame accurato dei documenti sanitari nonché un esame fisico, nel caso le circostanze individuali lo giustifichino;

RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05