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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
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pubblica necessarie e l’elaborazione delle disposizioni legali e amministrative e, in particolare, ad iniziare il processo per l’introduzione dell’uso dello strumento decisionale contenuto nell’Allegato 2;
6. RICHIEDE AL Direttore Generale:
(1) di procedere alla pronta notifica dell’adozione del Regolamento
Sanitario Internazionale (2005) ai sensi del paragrafo 1 dell’Articolo 65 dello stesso;
(2) di informare le altre organizzazioni intergovernative o enti
internazionali competenti della adozione del Regolamento Sanitario Internazionale (2005) e, ove necessario, di cooperare con essi nell’aggiornamento delle loro norme e standards e di coordinarsi con essi per le attività dell’OMS previste dal Regolamento Sanitario Internazionale (2005) al fine di assicurare l’applicazione di misure adeguate a proteggere la salute pubblica e di rafforzare la risposta della sanità pubblica globale contro la diffusione internazionale delle malattie;
(3) di comunicare all’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione
Civile (ICAO) i cambiamenti raccomandati per quanto riguarda la Parte Sanitaria della Dichiarazione Generale di Aeromobile e, dopo il completamento, da parte dell’ICAO, della sua revisione della Dichiarazione Generale di Aeromobile, di informare l’Assemblea Mondiale della Sanità e sostituire l’Allegato 9 del Regolamento Sanitario internazionale (2005) con la Parte Sanitaria della Dichiarazione Generale di Aeromobile, così come revisionate dall’ICAO;
(4) di creare e rafforzare le capacità dell’OMS di eseguire
pienamente ed efficacemente le funzioni ad essa assegnate in base al Regolamento Sanitario Internazionale (2005) , in particolare tramite provvedimenti sanitari strategici che sostengano gli Stati nel rilevamento, nella valutazione e nella risposta ad emergenze di sanità pubblica;
(5) di collaborare con gli Stati Parti relativamente al Regolamento
Sanitario Internazionale (2005), in modo appropriato, includendo la fornitura o facilitazione di cooperazione tecnica e supporto logistico;
(6) di collaborare con gli Stati Parti, nella misura possibile, per
la mobilitazione di risorse finanziarie dirette a supportare i paesi in via di sviluppo nella creazione, nel rafforzamento e
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05