Progetto
Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 2 pagine
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Accordo fra il Dipartimento federale dell’economia e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sul trasferimento a terzi della valutazione e dell’accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio
(Accordo sull’accreditamento di scuole universitarie professionali) del ... 2006
Progetto del 21 agosto 2006
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE)
visto l’articolo 17a capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 19951 sulle scuole universitarie professionali (LSUP),
e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
visto gli articoli 2 e 15 dello statuto della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del 3 marzo 2005 (statuto della CDPE),
concordano:
Art. 1 Trasferimento
Il DFE può trasferire ad agenzie di accreditamento svizzere o estere riconosciute dal DFE la valutazione delle richieste di accreditamento di scuole universitarie professionali o dei loro cicli di studio. Su richiesta motivata della scuola universitaria professionale, il DFE può inoltre trasferire l’accreditamento di un ciclo di studio.
Art. 2 Riconoscimento di agenzie di accreditamento
1 Il DFE disciplina le condizioni e la procedura di riconoscimento di agenzie di accreditamento, dopo aver consultato il Consiglio SUP della CDPE.
2 Decide sulle richieste di riconoscimento delle agenzie di accreditamento dopo aver consultato il Consiglio SUP della CDPE e sentito il parere della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP).
3 Può riconoscere agenzie di accreditamento imponendo condizioni.