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Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 6 pagine

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Direttive del DFE per l’accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio

(Direttive per l’accreditamento di scuole universitarie professionali) del ... 2006

Progetto del 21 agosto 2006

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE),

visto l’articolo 17a capoverso 2 della legge federale del 5 ottobre 2005 sulle scuole universitarie professionali1 (LSUP);

in accordo con gli standard Enqa del 20052, raccomandati dai ministri dell’istruzione nell’ambito dell’attuazione della Dichiarazione di Bologna;

con l’obiettivo di garantire standard qualitativi per scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio e di fornire a dette scuole informazioni per l’ulteriore sviluppo;

con l’auspicio di migliorare a livello nazionale e internazionale la trasparenza e l’accettazione dei titoli rilasciati dalle scuole universitarie professionali,

emana le seguenti direttive:

A. Generalità

A.1 Oggetto delle presenti direttive

Le presenti direttive formulano i principi dell’accreditamento di scuole universitarie professionali di diritto pubblico e private e dei loro cicli di studio.

A.2 Campi di valutazione

1 Vengono valutati la scuola universitaria professionale come istituto globale e i suoi cicli di studio (bachelor e master).

2 Possono essere valutate anche unità organizzative di una scuola universitaria professionale (dipartimento, campo specifico di studio, istituto) qualora i risultati della perizia forniscano affermazioni vincolanti per la qualità della scuola universitaria professionale o del ciclo di studio.

B. Valutazione B.1 Standard

1 Le richieste di accreditamento vengono valutate in base agli standard menzionati nell’allegato.

2 Detti standard rappresentano un quadro minimo generalmente riconosciuto. Vengono completati da standard specifici della materia o del ciclo di studio.

B.2 Valutazione delle richieste

1 La valutazione delle richieste viene svolta nell’ambito di una perizia a tre livelli:

a. autovalutazione scritta della scuola universitaria professionale;

b. valutazione esterna da parte di un gruppo di esperti con redazione di un rapporto;

c. raccomandazione di accreditamento da parte dell’agenzia riconosciuta.

2 La composizione del gruppo di esperti avviene secondo il capitolo 3.1 degli standard Enqa del 2005. A tal fine devono essere tenute in considerazione le caratteristiche specifiche di scuola universitaria della scuola universitaria professionale.

3 L’agenzia riconosciuta o il servizio incaricato devono garantire che il gruppo di esperti abbia dimestichezza con le particolarità del sistema svizzero di scuole universitarie professionali.

1 RS 414.71

2 Cfr. European Association for Quality Assurance in Higher Education (Enqa). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki 2005.