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Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 6 pagine
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Direttive del DFE per l’accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio
(Direttive per l’accreditamento di scuole universitarie professionali) del ... 2006
Progetto del 21 agosto 2006
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE),
visto l’articolo 17a capoverso 2 della legge federale del 5 ottobre 2005 sulle scuole universitarie professionali1 (LSUP);
in accordo con gli standard Enqa del 20052, raccomandati dai ministri dell’istruzione nell’ambito dell’attuazione della Dichiarazione di Bologna;
con l’obiettivo di garantire standard qualitativi per scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio e di fornire a dette scuole informazioni per l’ulteriore sviluppo;
con l’auspicio di migliorare a livello nazionale e internazionale la trasparenza e l’accettazione dei titoli rilasciati dalle scuole universitarie professionali,
emana le seguenti direttive:
A. Generalità
A.1 Oggetto delle presenti direttive
Le presenti direttive formulano i principi dell’accreditamento di scuole universitarie professionali di diritto pubblico e private e dei loro cicli di studio.
A.2 Campi di valutazione
1 Vengono valutati la scuola universitaria professionale come istituto globale e i suoi cicli di studio (bachelor e master).
2 Possono essere valutate anche unità organizzative di una scuola universitaria professionale (dipartimento, campo specifico di studio, istituto) qualora i risultati della perizia forniscano affermazioni vincolanti per la qualità della scuola universitaria professionale o del ciclo di studio.
B. Valutazione B.1 Standard
1 Le richieste di accreditamento vengono valutate in base agli standard menzionati nell’allegato.
2 Detti standard rappresentano un quadro minimo generalmente riconosciuto. Vengono completati da standard specifici della materia o del ciclo di studio.
B.2 Valutazione delle richieste
1 La valutazione delle richieste viene svolta nell’ambito di una perizia a tre livelli:
a. autovalutazione scritta della scuola universitaria professionale;
b. valutazione esterna da parte di un gruppo di esperti con redazione di un rapporto;
c. raccomandazione di accreditamento da parte dell’agenzia riconosciuta.
2 La composizione del gruppo di esperti avviene secondo il capitolo 3.1 degli standard Enqa del 2005. A tal fine devono essere tenute in considerazione le caratteristiche specifiche di scuola universitaria della scuola universitaria professionale.
3 L’agenzia riconosciuta o il servizio incaricato devono garantire che il gruppo di esperti abbia dimestichezza con le particolarità del sistema svizzero di scuole universitarie professionali.
1 RS 414.71
2 Cfr. European Association for Quality Assurance in Higher Education (Enqa). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki 2005.