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Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 7 pagine
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Ordinanza del DFE sul riconoscimento di agenzie per la valutazione e l’accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio e sui compiti di dette agenzie
(Ordinanza sulle agenzie per l’accreditamento di scuole universitarie professionali) del ... 2006
Progetto del 21 agosto 2006
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE),
visto l’articolo 17a capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 19951 sulle scuole universitarie professionali (LSUP);
visto l’articolo 25° dell’ordinanza dell’11 settembre 1996 sull’istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (OSUP);
visto l’accordo del ....2 sull’accreditamento di scuole universitarie professionali;
sentito il Consiglio SUP della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
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Sezione 1: Oggetto Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
a. le condizioni e la procedura per il riconoscimento di agenzie di accreditamento (agenzie) alle quali viene trasferita la valutazione di richieste per l’accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio oppure l’accreditamento di cicli di studio;
b. la valutazione e l’accreditamento da parte di agenzie riconosciute.
Sezione 2: Condizioni, procedura e durata del riconoscimento di agenzie Art. 2 Condizioni
1 Possono essere riconosciute come agenzie persone fisiche e giuridiche con sede in Svizzera o all’estero.
2 Le agenzie devono adempiere le seguenti condizioni:
1 RS 414.71
2 RS ..... 2006–