Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/89: Revisione del diritto delle merci pericolose
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1
Modifiche/spiegazioni OSAS allegato 7
Modifiche e spiegazioni concernente l'ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose (OSAS)
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 11 cpv. 2 lett. m (nuovo)
2
Sono in particolare tenuti a verificare:
m. se è disponibile il piano di sicurezza secondo la sottosezione 1.10.3.2 ADR.
Spiegazioni:
Nell’ADR sono stati completati gli obblighi degli addetti alla sicurezza. L’elemento nuovo consiste nel fatto che gli addetti devono ora verificare anche la presenza di un piano di sicurezza. Questo compito deve essere menzionato in modo esplicito pure nell’OSAS.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 20 cpv. 2 lett. g (nuovo)
2
Un organo preposto agli esami deve:
g. essere indipendente dall’organizzatore della formazione.
Spiegazioni:
L’elemento nuovo consiste nell’esigenza formulata nell’ADR, secondo la quale un organo preposto agli esami non può nel contempo essere un organizzatore della formazione. Questa esigenza deve essere menzionata anche nell’OSAS.
La nuova esigenza presuppone un riesame di tutti i riconoscimenti rilasciati, fino ad oggi dal DATEC, agli organi preposti agli esami. Gli organi preposti agli esami devono soddisfare i criteri d’indipendenza secondo le prescrizioni dell’ADR al più tardi entro il 1° luglio 2007.
Testo in vigore Proposta di modifica Allegato cpv. 1 Allegato cpv. 1
1. le imprese, le cui attività non superino le quantità 1. le imprese, le cui attività non superino le quantità
limitate per unità di trasporto, stabilite dai valori limitate in colli per unità di trasporto/vagone,
limite di cui al numero 1.1.3.6, al capoverso stabilite dai valori limite di cui al numero 1.1.3.6, 2.2.7.1.2 e ai capitoli 3.3 e 3.4 ADR/RID. al capoverso 2.2.7.1.2 e ai capitoli 3.3 e 3.4 ADR/RID.
Spiegazioni
La presente modifica rientra nella volontà di coordinare globalmente i vettori di trasporto. Da una parte questa esenzione deve trovare applicazione anche nel settore dei trasporti per ferrovia: di conseguenza viene pure formulata la nuova disposizione riguardante il trasporto in vagoni (cisterna). Poiché l’esigenza di cui alla sottosezione 1.1.3.6 dell’ADR e del RID non è però identica, dall’altra parte viene precisato che questa nuova esenzione si riferisce solo al trasporto in colli, cosa che corrisponde alla soluzione prevista dall’ADR.