Progetto

Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 50Fedlex · Progetto

Art. 16 Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:

Età Aliquota in per cento del salario coordinato 25–347

35–4410

45–5415

55–età ordinaria di pensionamento18

Art. 24 cpv. 2

2 La rendita d’invalidità è calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento.

Disposizioni transitorie della modifica del xxxxxx

a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso

Per quanto concerne l’aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore.

b. Aliquota minima di conversione

1 Il Consiglio federale fissa l’aliquota minima di conversione per gli assicurati delle classi di età che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento entro i tre anni seguenti l’entrata in vigore della presente modifica. In questo stesso arco di tempo riduce l’aliquota fino a raggiungere il 6,4 per cento. Può fissare aliquote minime di conversione diverse per uomini e donne.

2 Il Consiglio federale presenta il rapporto per determinare l’aliquota di conversione secondo l’articolo 14 capoverso 3 per la prima volta nel 2009.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.