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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine
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Art. 16 Accrediti di vecchiaia
Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:
Età Aliquota in per cento del salario coordinato 25–347
35–4410
45–5415
55–età ordinaria di pensionamento18
Art. 24 cpv. 2
2 La rendita d’invalidità è calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento.
Disposizioni transitorie della modifica del xxxxxx
a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso
Per quanto concerne l’aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore.
b. Aliquota minima di conversione
1 Il Consiglio federale fissa l’aliquota minima di conversione per gli assicurati delle classi di età che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento entro i tre anni seguenti l’entrata in vigore della presente modifica. In questo stesso arco di tempo riduce l’aliquota fino a raggiungere il 6,4 per cento. Può fissare aliquote minime di conversione diverse per uomini e donne.
2 Il Consiglio federale presenta il rapporto per determinare l’aliquota di conversione secondo l’articolo 14 capoverso 3 per la prima volta nel 2009.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.