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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine

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novra56 e che il messaggio del 1971 indica espressamente che questa concezione non va intesa come una valutazione assoluta.

Il tasso di sostituzione è un valore indicativo appropriato per valutare se a causa di una modifica dei parametri di prestazione nella previdenza professionale siano necessarie misure di accompagnamento. Il rapporto sui tre pilastri dell'ottobre 199557 metteva già in discussione l'affermazione secondo cui il tasso di sostituzione di circa il 60 per cento dell'ultimo salario permette realmente anche ai bassi redditi di mantenere il tenore di vita anteriore. Le Commissioni parlamentari hanno ripreso queste riflessioni tanto che la riduzione dell'aliquota minima di conversione nella 1a revisione LPP è avvenuta mediante l'estensione del salario coordinato, comportando l'aumento del tasso di sostituzione nell'ambito dei redditi inferiori.

5.2 Rapporto con il diritto europeo

Il diritto comunitario distingue tra sistemi di pensionamento legali e privati. I sistemi di pensionamento privati comprendono sia la previdenza professionale sia la previdenza individuale. Se si applica questa suddivisione del diritto UE al sistema svizzero di previdenza, l'AVS e la previdenza professionale obbligatoria rappresentano il sistema di pensionamento legale, mentre la previdenza professionale sovraobbligatoria e il terzo pilastro sono sistemi di pensionamento privati.

Il presente rapporto si occupa dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale obbligatoria. Occorre quindi tener conto delle prescrizioni UE vigenti per i sistemi di pensionamento legali. Il diritto comunitario persegue un coordinamento dei singoli sistemi mediante il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (codificato dal regolamento del Consiglio 118/97; GU n. L 28 del 30.1.1997, p. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 631/2004, GU n. L 100 del 6.4.2004, p. 1). Il diritto comunitario non persegue invece l'armonizzazione dei sistemi legali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono continuare a determinare autonomamente il campo d'applicazione personale, l'estensione della prestazione, le modalità di finanziamento e l'organizzazione di tali sistemi, rispettando tuttavia la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10.1.1979, p. 24).

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone58 prevede il coordinamento del sistema svizzero della sicurezza sociale con quello degli Stati membri dell'UE secondo il modello delle normative vigenti nella CE. Il diritto in materia di coordinamento non concerne il tema trattato nel rapporto.

Il rapporto deve inoltre tener conto del diritto dell'UE rispettivamente della direttiva 79/7 anche se tale direttiva non è vincolante per la Svizzera. L'aliquota di conversione applicata per determinare le rendite è identica per le donne e gli uomini; le prescrizioni della direttiva 79/7 sono quindi rispettate.

56 Brühwiler, « Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz », pag. 163 con rinvii.

57 Rapporto del Dipartimento federale dell'interno concernente la struttura attuale e l'evoluzione futura della concezione svizzera dei tre pilastri della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in: Aspetti della sicurezza sociale, in particolare pag. 27.

58 RS 0.142.112.681