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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine
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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (Aliquota minima di conversione)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ……………,
decreta:
I La legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 1
1 Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia gli assicurati che hanno raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS2 (età ordinaria di pensionamento).
Art. 14 cpv. 2 e 3
2 L'aliquota minima di conversione è del 6,4 % all'età ordinaria di pensionamento per le donne e gli uomini.
3 Il Consiglio federale sottopone ogni cinque anni un rapporto alle Camere federali. Il rapporto contiene le basi per determinare l’aliquota minima di conversione negli anni successivi. Indica inoltre se la previdenza professionale assieme all’AVS/AI consente l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale e, in caso contrario, illustra con quali provvedimenti potrebbe essere raggiunto questo obiettivo.
1 RS 831.40
2 RS 831.10