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Consultazione 2006/118: Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per impianti nucleari e materiali nucleari · 3 pagine

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Sezione 4: Collaborazione tra gli uffici federali

Art. 8 Servizi d’informazione

1 I servizi d’informazione svizzeri mettono a disposizione dell’Ufficio federale i dati di base per allestire le ipotesi di pericolo.

2 Informano regolarmente l’Ufficio federale sulla situazione di pericolo. Informano prontamente l’Ufficio federale nel caso di cambiamenti importanti e improvvisi della situazione di pericolo.

3 L’UFE regola in un accordo ufficiale la collaborazione e lo scambio di informazioni con i servizi d’informazione.

Art. 9 Centrale nazionale d’allarme

L’UFE regola in un accordo ufficiale la collaborazione e lo scambio di informazioni con la Centrale nazionale d’allarme, in particolare per quanto concerne il trasporto di materiali nucleari.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 10

La presente ordinanza entra in vigore il ….

.... Dipartimento federale dell’ambiente,

dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Moritz Leuenberger