Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/118: Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per impianti nucleari e materiali nucleari · 5 pagine

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Art. 5 Misure di sicurezza edilizie e tecniche

Gli impianti nucleari dispongono già di molteplici sistemi edilizi e tecnici allo scopo di impedire o Riconoscere accessi non autorizzati. Essi devono corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza edilizie si tratta in particolare di interventi per evitare il passaggio (ad es. blocchi di sassi, fosse, sbarramenti di cemento), delimitare il perimetro con recinzioni e muri, per circondare l’area, e di barriere di cemento che presentano resistenze diverse.

Per quanto riguarda le misure tecniche di sicurezza si tratta in particolare di controlli dell’accesso, sistemi di intercettazione, di gestione dell’allarme e di visualizzazione (ad es. videocamere di sorveglianza, impianti d’allarme e sistemi d’identificazione biometrici).

Art. 6 Misure di sicurezza organizzative e amministrative

Queste misure di sicurezza comprendono in particolare gli interessi del servizio di vigilanza e l’impiego della polizia cantonale, ma anche le procedure di accesso e di intervento.

Diversi ambiti sono già regolati in altre disposizioni, ad es. nell’Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (RS 732.143.2), nell’Ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (RS 732.143.1) e nell’Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari (RS 732.143.3).

Contrariamente alle misure indicate nell’articolo 5, le misure di sicurezza organizzative e amministrative possono essere modificate in breve tempo a dipendenza della situazione di pericolo contingente.

Art. 7 Rispetto delle misure di sicurezza

Il rispetto delle misure di sicurezza concrete è da dimostrare tramite il rapporto di sicurezza. Esso deve esistere per tutti gli impianti e viene verificato periodicamente. I rapporti di sicurezza sono classificati e quindi non accessibili al pubblico.

Sezione 4: Collaborazione tra gli uffici federali

Art. 8 Servizi d’informazione

A tutt’oggi è attivo un gruppo di lavoro "Protezione dal sabotaggio negli impianti nucleari svizzeri", dove i rappresentanti del Servizio per l’analisi e la prevenzione e del Servizio d’informazione strategico svolgono questi compiti. Il gruppo di lavoro è stato creato dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001 allo scopo di fornire appoggio all’UFE.

Art. 9 Centrale nazionale di allarme

Le raccomandazioni dell’AIEA prevedono che determinati trasporti di materiale nucleare debbano essere sorvegliati da una centrale di trasporto. La Centrale nazionale di allarme, su mandato dell’Ufficio federale