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Consultazione 2006/2: Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) · 6 pagine
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Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
2. Il presente Protocollo può essere ratificato da ogni Stato che ha ratificato la Convenzione o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Possono aderire al presente Protocollo gli Stati che hanno ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito.
4. L’adesione si effettua mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 16
1. Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per lo Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui detto Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.
Art. 17
Non sono ammesse riserve al presente Protocollo.
Art. 18
1. Ogni Stato parte può depositare una proposta di emendamento al presente Protocollo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica la proposta agli Stati parte invitandoli a notificargli se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte per esaminare e sottoporre la proposta a votazione. Qualora almeno un terzo degli Stati parte si dichiari favorevole, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entrano in vigore non appena approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati dai due terzi degli Stati parte al presente Protocollo, conformemente alle procedure previste dalle loro rispettive costituzioni.
3. Gli emendamenti entrati in vigore sono vincolanti per gli Stati parte che li hanno accettati, stante che gli altri Stati parti restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e dagli altri emendamenti precedentemente accettati.
Art. 19
1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.