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Consultazione 2006/2: Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) · 6 pagine
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Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
2. Lo Stato parte interessato presenta per scritto al Comitato, entro un termine di sei mesi, spiegazioni o dichiarazioni che elucidino l’affare in questione e indica, se del caso, le misure correttive che sono state adottate.
Art. 7
1. Nell’esame delle comunicazioni ricevute in virtù del presente Protocollo, il Comitato tiene conto di tutte le indicazioni comunicate dalle persone o dai gruppi di persone o in loro nome e dallo Stato interessato, fermo restando che tali informazioni devono essere comunicate alle parti interessate.
2. Le comunicazioni presentate in virtù del presente Protocollo sono esaminate dal Comitato in seduta a porte chiuse.
3. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette parti interessate le sue constatazioni, allegandovi eventualmente le sue raccomandazioni.
4. Lo Stato parte esamina debitamente le constatazioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e, entro sei mesi, gli sottopone una risposta scritta nella quale lo informa segnatamente di quanto ha intrapreso alla luce delle constatazioni e raccomandazioni.
5. Il Comitato può invitare lo Stato parte a sottoporgli informazioni più dettagliate circa le misure adottate in seguito alle constatazioni e alle eventuali raccomandazioni incluso, qualora il Comitato lo ritenga opportuno, nei rapporti ulteriori che lo Stato parte è tenuto a presentargli conformemente all’articolo 18 della Convenzione.
Art. 8
1. Qualora il Comitato venga a sapere, in base a informazioni attendibili, che uno Stato parte ha violato gravemente o sistematicamente i diritti enunciati nella Convenzione, invita detto Stato a discutere sugli elementi di cui è venuto a conoscenza e a presentare le proprie osservazioni in merito.
2. Il Comitato, fondandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato parte interessato come pure su qualsiasi altra informazione attendibile a sua disposizione, può incaricare uno o più dei suoi membri di effettuare un’inchiesta e di riferire in proposito senza indugio. Tale inchiesta può, ove giustificato e con l’accordo dello Stato parte, comportare visite sul territorio dello Stato in questione.
3. Dopo aver verificato i risultati dell’inchiesta, il Comitato li comunica allo Stato parte interessato corredati, se del caso, di osservazioni e raccomandazioni.
4. Dopo essere stato informato dei risultati dell’inchiesta e aver ricevuto le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato, lo Stato parte presenta a quest’ultimo il suo parere in merito entro sei mesi.
5. L’inchiesta è confidenziale; in tutte le fasi della procedura è sollecitata la cooperazione dello Stato parte.