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Consultazione 2006/2: Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) · 6 pagine
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Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
2. Le disposizioni del presente Protocollo continuano ad essere applicabili alle comunicazioni presentate secondo l’articolo 2 o alle inchieste iniziate secondo l’articolo 8 prima della data in cui ha effetto la denuncia.
Art. 20
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati in merito a:
a) firme, ratifiche e adesioni;
b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento adottato a norma dell’articolo 18;
c) ogni denuncia a norma dell’articolo 19.
Art. 21
1. Il presente Protocollo, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette una copia autenticata del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all’articolo 25 della Convenzione.