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Consultazione 2006/37: Introduzione dei documenti d'identità biometrici; L'Approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto in materia di documenti d'identità e di stranieri · 2 pagine
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Decreto federale Disegno concernente l’approvazione e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen nell’ambito del diritto in materia di documenti d’identità e di stranieri (Introduzione di documenti d’identità biometrici)
del…
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,
decreta:
Art. 1
1 Lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente l’adozione del Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri3 è approvato.
2 In rapporto a tale scambio di note, il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento da parte della Svizzera dei suoi requisiti costituzionali, secondo l’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo d’associazione a Schengen4.
Art. 2
Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
Art. 59 cpv. 4 e 5
4 Il compito di produrre i documenti di viaggio e di registrare i dati biometrici può essere delegato, in parte o completamente, a terzi. L’articolo 6a della legge sui documenti d’identità si applica per analogia.
RS ..........
1 RS 101
2 FF 2006 …
3 GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.
4 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (Accordo d’associazione a Schengen), (FF 2004 5273; FF 2004 6343). 2005–......