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Consultazione 2006/40: Modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) · 2 pagine
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Art. 22 Assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale
1 Le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni ed enti internazionali e coordinare le inchieste a condizione che:
a. tale collaborazione sia necessaria per l'esecuzione della presente legge e di prescrizioni estere corrispondenti; e
b. le autorità estere, le organizzazioni e gli enti internazionali siano vincolati al segreto d’ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di segreto.
2 Esse possono chiedere alle autorità estere di fornire i dati necessari. Allo scopo di ottenerli, possono comunicare loro dati concernenti in particolare:
a. persone coinvolte in una pratica d’affari sleale;
b. materiale pubblicitario o altro tipo di documenti che comprovano una pratica d’affari sleale;
c. lo svolgimento finanziario della pratica d'affari;
d. caselle postali bloccate.
3 Le autorità federali possono comunicare i dati di cui al capoverso 2, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato estero, se lo Stato in questione:
a. concede la reciprocità;
b. garantisce che i dati saranno trattati esclusivamente per gli scopi stabiliti nella presente legge; e
c. garantisce che i dati saranno utilizzati in un procedimento penale unicamente se l’assistenza giudiziaria in materia penale non sarebbe esclusa a causa del genere del reato; l’amministrazione federale interessata valuta d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia se le condizioni per l’assistenza giudiziaria in ambito penale sono soddisfatte.
4 Nel caso di infrazioni della presente legge può essere prestata alle autorità estere competenti l’assistenza giudiziaria. Queste infrazioni non costituiscono reati in materia di politica monetaria, commerciale o economica ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assistenza internazionale in materia penale.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2 RS 351.1