Rapporto2
Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sulle epizoozie
1. Aspetti generali
Di tanto in tanto le disposizioni riguardanti le epizoozie devono essere adattate alla nuova situazione tenendo conto dei cambiamenti intervenuti e delle più recenti conoscenze scientifiche. Ciò vale in particolare per le attuali esperienze con la peste aviare che si sta manifestando con una nuova forma di trasmissione attraverso gli uccelli selvatici.
L'allentamento delle disposizioni disciplinanti l'importazione dei suini, negoziato nel quadro degli accordi bilaterali, rende necessario introdurre nella categoria delle epizoozie da eradicare la sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini (PRRS) nonché definire un piano di lotta contro tale epizoozia allo scopo di preservare il buono stato di salute di questi animali in Svizzera. Le nuove procedure per la messa in evidenza delle polmoniti dei suini (EP/APP) semplificano notevolmente la rilevazione di queste malattie.
Fra le epizoozie soggette all'obbligo di notifica sono state introdotte due malattie delle api causate da agenti patogeni in rapida diffusione nel mondo intero. Lo scopo di questo provvedimento è far sì che sia possibile reagire rapidamente nel caso in cui facciano la loro comparsa in Svizzera.
La lotta all'artrite/encefalite caprina (AEC) delle capre è stata efficace. La situazione epizootica è notevolmente migliorata al punto che la sorveglianza degli effettivi caprini può essere allentata.
L'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27) ha introdotto disposizioni particolari riguardanti la somministrazione di medicamenti ai cavalli. Per controllare l'applicazione di questa regolamentazione ai fini della sicurezza alimentare è stato introdotto l'obbligo del passaporto per equidi anche per i cavalli destinati alla macellazione.
Le disposizioni sul commercio del bestiame sono state adeguate alla modifica del 20 giugno 2003 della legge sulle epizoozie (RU 2003 4237) e alle circostanze in cui attualmente si svolge il controllo del traffico di animali.
La banca dati CODAVET, una nuova piattaforma di gestione e comunicazione, intende consentire ai Cantoni e all'Ufficio federale di veterinaria la registrazione, trasmissione e valutazione coordinata dei dati in seno al Servizio veterinario svizzero. L'utilizzo della banca dati si trova attualmente in una fase pilota. La trasmissione dei dati, la proprietà degli stessi e il finanziamento della banca dati saranno disciplinati in un secondo tempo a livello di ordinanza.
2. Dettagli riguardanti i singoli articoli
2.1 Peste aviare e malattia di Newcastle (art. 2 lett. o; art. 122a a 123d)
La peste aviare, conosciuta anche come influenza aviaria o influenza dei polli, è una malattia dei volatili di origine virale, estremamente contagiosa. I rischi per la sanità pubblica e per la salute degli animali variano notevolmente a seconda del ceppo virale e sono difficilmente prevedibili a causa dell'estrema mutabilità dei virus e della possibile ricombinazione del materiale genico tra i vari ceppi. Occorre quindi adeguare le disposizioni alle recenti acquisizioni scientifiche e alle esperienze fatte con i recenti focolai della malattia nonché garantire l'equivalenza con la direttiva 2005/94 del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria che abroga la direttiva 92/40/CEE.