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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 14 pagine

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Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone che lavorano nel Servizio veterinario pubblico

del ... DISEGNO

Il Consiglio federale svizzero,

visti l'articolo 3a della legge del 1° luglio 19661sulle epizoozie,

l'articolo 41 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19922sulle derrate alimentari,

l'articolo 32 capoverso 4 della legge del 16 dicembre 20053 sulla protezione degli animali e

l'articolo 44 della legge del 15 dicembre 20024sugli agenti terapeutici,

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina le esigenze previste per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle seguenti persone:

a. i veterinari cantonali;

b. i veterinari ufficiali dirigenti;

c. i veterinari ufficiali;

d. gli esperti ufficiali;

e. gli assistenti specializzati ufficiali (controllori delle carni senza diploma di veterinario).

2 Chiunque rappresenta una persona di cui al capoverso 1 lettere c ed e deve soddisfare le stesse esigenze dal profilo del perfezionamento e dell'aggiornamento. Chi rappresenta una persona di cui al capoverso 1 lettere a, b e d deve disporre di qualifiche sufficienti.

RS ..........

1RS 916.40; RU ... (cfr. progetto PA 2011 del 14 settembre 2005 messo in

consultazione)

2RS 817.0; RU ... (cfr. progetto PA 2011 del 14 settembre 2005 messo in

consultazione)

3FF 2006 315

4 RS 812.21

2005–2271