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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 18 pagine
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PROGETTO
Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L'ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 2 lett. o
Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie:
o. la peste aviare (influenza aviaria);
Art. 3 lett. obis
Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie:
obis. la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
Art. 5 lett. o
Abrogata
Art. 5 lett. u e ubis
Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie:
u. le acariosi delle api (Varroa jacobsoni, Acarapis woodi e Tropilaelaps spp.); ubis. l'infestazione da Aethina tumida, il piccolo scarabeo degli alveari;
Art. 12 cpv. 6
6 Il certificato d'accompagnamento è valido solo il giorno del suo rilascio. Fanno eccezione i certificati d'accompagnamento per mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe della durata di più giorni nonché i certificati d'accompagnamento per l'estivazione, a condizione che al rientro nell'azienda detentrice da cui l'animale è partito i dati che lo riguardano siano ancora corretti.