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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 18 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L'ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 2 lett. o

Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie:

o. la peste aviare (influenza aviaria);

Art. 3 lett. obis

Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie:

obis. la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;

Art. 5 lett. o

Abrogata

Art. 5 lett. u e ubis

Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie:

u. le acariosi delle api (Varroa jacobsoni, Acarapis woodi e Tropilaelaps spp.); ubis. l'infestazione da Aethina tumida, il piccolo scarabeo degli alveari;

Art. 12 cpv. 6

6 Il certificato d'accompagnamento è valido solo il giorno del suo rilascio. Fanno eccezione i certificati d'accompagnamento per mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe della durata di più giorni nonché i certificati d'accompagnamento per l'estivazione, a condizione che al rientro nell'azienda detentrice da cui l'animale è partito i dati che lo riguardano siano ancora corretti.

1 RS 916.401