Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/61: Modifica della LTC: adattamento dell'ordinanza della ComCom · 2 pagine

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Commissione federale delle comunicazioni ComCom

28.06.2006

Indagine conoscitiva sulla modifica

dell’ordinanza della ComCom concernente la

LTC

Rapporto esplicativo

1. Premessa

Il 24 marzo 2006 le Camere federali hanno adottato la modifica della legge sulle telecomunicazioni (LTC). Ora occorre adeguare le disposizioni esecutive che figurano nelle ordinanze del Consiglio federale, della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), del Dipartimento federale

dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione (DATEC) e dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista per il primo trimestre 2007.

La presente indagine conoscitiva svolta presso gli ambienti interessati verte sull’ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni (RS 784.101.112). È aperta dalla ComCom in virtù dell'articolo 10 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061) e si svolge parallelamente all’indagine conoscitiva del DATEC sulla revisione di quattro ordinanze del Consiglio federale.

2. Spiegazione delle modifiche proposte

Art. 1

A seguito dell’abrogazione delle concessioni di servizi di telecomunicazione (art. 4 LTC), occorre rivedere i compiti delegati all’UFCOM dalla ComCom per quanto riguarda il rilascio delle concessioni di radiocomunicazione (art. 22 cpv. 1 e 24a cpv. 2 LTC). Il criterio applicato fa una distinzione tra le concessioni rilasciate dalla ComCom a seguito di una pubblica gara (concessioni di radiocomunicazione per servizi di telecomunicazione in base all’art. 24 cpv. 1 LTC) e quelle rilasciate dall’UFCOM su semplice richiesta (concessioni di radiocomunicazione per servizi di telecomunicazione diversi da quelli di cui all'articolo 24 capoverso 1 LTC e concessioni di radiocomunicazione senza fornitura di servizi di telecomunicazione).

A titolo eccezionale, l’UFCOM deve poter rilasciare anche concessioni di radiocomunicazione che sono state oggetto di una pubblica gara (seconda parte del cpv. 1). È il caso quando un blocco di frequenze è interamente o essenzialmente destinato alla diffusione di programmi radiotelevisivi con diritto d’accesso (da parte di diverse emittenti). Siccome le emittenti devono versare al titolare di una concessione di radiocomunicazione soltanto un indennizzo calcolato in funzione dei costi di diffusione (cfr.