Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/61: Modifica della LTC: adattamento dell'ordinanza della ComCom · 4 pagine
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4. Appendice 3
Il Centre Patronal considera troppo ampio e complicato il grado di regolamentazione, e dubita della necessità del proposto intervento nelle imprese e nel loro modo di rilevare le informazioni. Il numero di dettagli richiesti sarebbe esagerato, come pure il fatto di dover garantire retroattivamente per 5 anni il diritto di visionare la contabilità. Considera irrealistica la padronanza dei modelli di costo indipendentemente dal fornitore dominante e che il termine di conservazione di 5 anni delle fatture effettivamente pagate per impianti acquistati sia eccessivo. Propone di semplificare le esigenze e di mantenerle a un livello generale. La SGV e la Chambre Vaudoise des Arts et Métiers condividono l’opinione del Centre Patronal.
Orange menziona che, spesso, con le informazioni interne a disposizione non è possibile ottenere il livello di dettaglio richiesto nell’Appendice 3. Tuttavia, non spetterebbe all’Appendice 3 prescrivere alle imprese come tenere la loro contabilità. Dovrebbe piuttosto stabilire regole su come dedurre un modello di costi compatibile alle esigenze legali. Pertanto, il livello di dettaglio del modello di costo dovrebbe rispecchiare il livello di dettaglio scelto per l’analisi prodotta a scopo interno all’impresa. La possibilità di visionare la contabilità dovrebbe essere garantita solo per i settori toccati dalla regolamentazione. L’obbligo di tenere conti separati per i settori regolamentati è esagerato, e per questo mancano le basi legali. Eccessivo anche il termine di 5 anni per la conservazione delle fatture effettivamente pagate per l’acquisto di impianti. Infine Orange desidera che FL-LRIC non sia più considerato quale unico metodo per l’ottenimento di un modello di costo. Potrebbero essere impiegati anche altri metodi (basati sul metodo LRIC), motivo per cui l’Appendice 3 dovrebbe adottare una formulazione più aperta.
Swisscom ritiene che l’obiettivo dell’Appendice 3 dovrebbe essere quello di formulare criteri di verificabilità del modello di calcolo e la risultante determinazione dei prezzi orientati ai costi. Essa teme che l’Appendice 3 emani prescrizioni per la contabilità interna di un fornitore dominante, per le quali non esistono basi legali. Secondo Swisscom sarebbe sufficiente fornire all’autorità di regolamentazione costi credibili, non sarebbe necessaria una prova inconfutabile come accennato nell’Appendice 3.
Inoltre, questo testo limiterebbe il libero apprezzamento delle prove. Sarebbe inoltre insensato prendere riferimenti non vincolanti. Le definizioni non sarebbero chiare e andrebbero rielaborate.
Swisscom propone una serie di correzioni alle singole esigenze di base. L’esigenza di base 3 (esattezza) dovrebbe essere eliminata, l’esigenza di base 6 (paragonabilità) concernente la paragonabilità delle informazioni nel tempo (terzo periodo) dovrebbe essere limitata alla presentazione di informazioni rilevanti che abbiano considerevole influsso sul risultato finale.
Per quanto riguarda l’esigenza relativa ai dati e alla documentazione, Swisscom indica che l’esigenza 2 dovrebbe valere solo per i dati utilizzati anche internamente all’impresa. La contabilità analitica interna non è adatta quale base per la creazione di modelli di costo conformi alle esigenze legali, per cui il primo periodo andrebbe eliminato e anche la relazione sulle vecchie procedure di accesso andrebbe relativizzata (esigenza 3). L’esigenza 5 andrebbe considerata separatamente dalla contabilità analitica interna, per cui per la preparazione dei costi efficienti il fornitore dominante dovrebbe basarsi unicamente sulle citate prescrizioni di contabilità. La consultazione della contabilità degli ultimi 5 anni sarebbe eccessiva, l’esigenza 6 andrebbe pertanto abolita o limitata. Sarebbe da eliminare anche
l’esigenza 7, per la quale non ci sarebbero sufficienti basi legali, oppure occorrerebbe riformularla in modo tale da meglio soddisfare l’obiettivo di divieto di discriminazione.
Per quanto concerne le esigenze legate alla contabilità analitica, Swisscom indica che l’esigenza 9 emana prescrizioni per la contabilità analitica interna, senza le necessarie basi legali, pertanto, va stralciata; inoltre, il suo contenuto esisterebbe già in altre esigenze. Swisscom contesta la necessità, quale fornitore dominante, di dover presentare bande di prezzo; inoltre, l’esigenza 11 sarebbe contraddittoria e andrebbe pertanto cancellata. Occorrerebbe eliminare anche l’esigenza 14 in quanto mancano le basi legali.
2/4 Indagine conoscitiva sulla modifica dell’ordinanza della ComCom – Sintesi dei risultati