Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 5 pagine
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N. registrazione/dossier: 012.21/2006-10-12/163
Art. 14
Il Cantone di Zurigo ha chiesto che anche al di fuori delle zone residenziali i fabbricati e le costruzioni di genio civile siano segnalate da profili, ritenendo però che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione possa prescindere, in casi motivati, dal picchettamento.
Art. 16
Funivie Svizzere ha chiesto di ridurre da 9 a 4 mesi i termini di disbrigo per il rilascio di approvazione dei piani, concessione e autorizzazione di costruzione.
Art. 18
Funivie Svizzere ha chiesto che sia possibile, a proprio rischio, avviare i lavori di costruzione prima del passaggio in giudicato della relativa decisione, a condizione che ciò non comporti interventi irreversibili.
Art. 20
Garaventa ha richiesto di non valutare dal punto di vista del diritto delle concessioni un aumento della capacità di trasporto oraria inferiore al 50% e a 500 persone al massimo.
La Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio ha chiesto di trattare ciascun aumento della capacità di trasporto come una modifica della concessione.
Art. 32 cpv. 2
SISAG ha chiesto di stralciare il capoverso secondo il quale l'autorità che rilascia l'autorizzazione può verificare la documentazione mediante prove per campionatura e tenendo conto dei rischi.
Art. 38
Funivie Svizzere ha chiesto di poter rinnovare l'autorizzazione di esercizio automaticamente con la concessione, ovvero senza la verifica dell'adempimento dell'obbligo di diligenza.
Art. 41
Funivie Svizzere ha criticato il fatto che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione possa revocare l'autorizzazione di esercizio nel caso in cui la sicurezza dell'impianto a fune non possa essere ripristinata.
Art. 46
Funivie svizzere ha chiesto di rinunciare alla disposizione secondo la quale il capotecnico o un suo sostituto debbano raggiungere l'impianto entro un'ora.
Art. 47
Per quanto concerne il recupero in linea, Immoos ha chiesto che il termine "rapidamente" venga sostituito da una chiara indicazione temporale, per esempio un tempo di recupero di due ore per gli impianti con seggiole aperte.
La SUVA ha chiesto di introdurre una disposizione secondo cui, quale equipaggiamento di protezione personale per il recupero in linea, si applichi l'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS 819.11).
Art. 48
Secondo Funivie Svizzere e altri interpellati, non è necessario controllare lo stato di salute del personale ogni due anni.
Art. 52
Diversi Cantoni hanno chiesto di essere consultati prima dell'emanazione di disposizioni d'esecuzione. Art. 55
Numerose associazioni ambientaliste chiedono di imporre l'obbligo di depositare riserve volte a garantire il finanziamento della rinaturalizzazione di impianti messi fuori servizio.