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Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 25 pagine
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Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT)
DISEGNO del 10 maggio 2006
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 28 della legge sugli impianti a fune (LIFT) del ...
1 visto l’articolo 21 della legge sul trasporto viaggiatori (LTV) del 18 giugno 1993 , ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo
1 La presente ordinanza definisce le disposizioni d’esecuzione della legge sugli impianti a fune e, per quanto concerne questi impianti, della legge sul trasporto viaggiatori.
2 Il suo scopo è, in particolare, garantire la sicurezza degli impianti a fune.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica a tutti gli impianti a fune soggetti alla relativa legge.
2 Nel caso di impianti a fune per i quali è necessaria la loro autorizzazione, i Cantoni possono emanare disposizioni a complemento o in deroga della presente ordinanza, purché lo consentano le disposizioni della legge sugli impianti a fune e della direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
Art. 3 Piccoli impianti a fune e sciovie
1 Per il trasporto regolare e professionale di persone su piccoli impianti a fune e su sciovie occorre un’autorizzazione cantonale.
2 Piccoli impianti a fune e sciovie non possono essere costruiti o messi in esercizio se:
a. nuocciono a interessi pubblici della Confederazione, in particolare interessi di difesa nazionale, polizia delle foreste, pianificazione del territorio, protezione della natura e del paesaggio;
b. entrano in palese concorrenza con imprese di trasporto concessionarie.
RS ..........
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RS 744.10
2006–......