Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/64: Ordinanza sugli impianti a fune concernente la nuova legge sugli impianti a fune · 5 pagine

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N. registrazione/dossier: 012.21/2006-10-12/163

II. Valutazione generale del progetto:

Cantoni:

L'ordinanza sugli impianti a fune incontra il consenso di tutti i Cantoni ad eccezione del Cantone di Zugo. La richiesta più significativa posta da diversi Cantoni e dal Concordato intercantonale

concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie è che l'ordinanza trovi un'applicazione il più possibile ampia per gli impianti a fune con autorizzazione cantonale. I Cantoni desiderano tuttavia avere la possibilità di effettuare modifiche laddove lo ritengano necessario.

Gestori degli impianti e fabbricanti:

L'ordinanza sugli impianti a fune riscuote il consenso di Funivie Svizzere e di Garaventa, grande fabbricante di impianti a fune, poiché consente l'armonizzazione del diritto svizzero alle disposizioni della direttiva CE. Funivie Svizzere ha tuttavia avanzato diverse richieste di modifica (si vedano qui di seguito i pareri sulle singole disposizioni).

Associazioni ambientaliste:

Le associazioni ambientaliste (WWF, mountainwilderness, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, Club alpino svizzero, pro natura) hanno chiesto principalmente di inserire un articolo per la tutela dei ghiacciai e delle regioni di alta montagna da nuovi collegamenti. Il WWF ha proposto di emanare un divieto assoluto alla realizzazione di nuovi collegamenti nei ghiacciai.

III. Pareri sulle singole disposizioni dell'ordinanza (elenco non esaustivo):

Art. 2

Da parte di molti Cantoni è stata avanzata la richiesta di inserire gli ascensori inclinati nel campo d'applicazione della legge sugli impianti a fune. Sono giunte anche richieste di inserire nel campo di applicazione dell'ordinanza gli elevatori per scale e i nastri trasportatori impiegati per gli sport invernali.

Art. 3

Diversi Cantoni e la SISAG hanno chiesto di sottoporre anche i nastri trasportatori ad un'autorizzazione cantonale.

Funivie svizzere ha chiesto di sostituire il concetto di "interessi pubblici della Confederazione" con "leggi federali".

Art. 4

Per quanto concerne i piccoli impianti a fune, da parte di molti Cantoni è stata avanzata la richiesta di non prendere come riferimento la capacità di trasporto oggettivamente possibile, ma il numero di persone ammesse.

Art. 6

Il Cantone di Svitto ha chiesto di sostituire il termine "CITS" con uno più neutro.

Art. 8

Per quanto concerne la raccolta dei dati, diversi Cantoni hanno chiesto di essere dispensati da tale obbligo.

Art. 9

Funivie Svizzere critica la disposizione che prevede di presentare un rapporto concernente gli effetti sull'ambiente e un documento di prova sull'avvenuta armonizzazione con la pianificazione del territorio.