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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva

e Conigli

Animali Disposizioni particolari

Tutti gli Gli animali devono essere tenuti in gruppi. Ogni gruppo non può avere animali più di un maschio. Gli animali malati o feriti devono essere ricoverati

separatamente dagli altri, eventualmente da soli. I maschi riproduttori possono essere tenuti in scompartimenti individuali.

Ogni scompartimento che ospita un gruppo da allevamento deve:

– avere una superficie di almeno 1,6 m2 per coniglia madre

(compreso il nido);

– essere strutturato;

– essere ricoperto da una lettiera per almeno un terzo, affinché gli animali possano raspare;

– disporre di un nido separato con lettiera per ogni coniglia madre.

Ogni scompartimento che ospita un gruppo di animali giovani deve:

– avere una superficie di almeno 2 m2;

– avere la seguente superficie per ogni animale:

– dallo svezzamento fino al 35° giorno di vita, almeno 0,10 m2 per animale;

– dal 36° fino al 76° giorno di vita, almeno 0,15 m2 per animale;

– a partire dal 77° giorno di vita, almeno 0,25 m2 per animale;

– essere strutturato;

– essere ricoperto da una lettiera per almeno un terzo, affinché gli animali possano raspare;