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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva

f Animali della specie suina

Animali Disposizioni particolari

Tutti gli Gli animali possono essere legati soltanto durante i pasti in poste di animali foraggiamento, per interventi sull’animale o se è assolutamente

necessario per ragioni mediche.

Gli animali devono essere tenuti in gruppi. Gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente dagli altri, eventualmente da soli.

Nella stalla e nel parchetto all’aperto gli animali devono avere costantemente accesso a un’area di riposo e ad almeno un’altra area.

L'area di riposo:

– non può presentare perforazioni;

– deve essere sufficientemente coperta di paglia lunga o di canne (o eventualmente di paglia lunga, canne, trucioli o segatura);

– in caso di alimentazione a discrezione, deve essere separata

dall'area di foraggiamento e di abbeveraggio;

Nei sistemi di composta gli animali devono disporre di un’area di riposo di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 27 maggio 19815 sulla protezione degli animali, situata al di fuori dell’area di composta. Tale requisito non deve essere soddisfatto se, nelle poste in cui vengono tenuti i suinetti svezzati, la superficie della posta all'interno della stalla è di almeno 0,6 m2 per animale.

Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o non perforato.

Eccezioni:

– i verri possono essere tenuti in box individuali se l’area di riposo, l’area di foraggiamento e quella di abbeveraggio soddisfano i requisiti di cui sopra.

– Nel periodo della monta le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo 10 giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano i requisiti per l'area di riposo. Il primo e l’ultimo giorno della stabulazione individuale si deve registrare in un’apposita lista la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali.

5 RS 455.1