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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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OOCOP Indagine conoscitiva

Art. 8 cpv. 3

Le domande di estensione delle misure volte a migliorare la qualità o lo smercio possono riferirsi a una durata massima di quattro anni. Le domande concernenti le misure volte ad adeguare la produzione e l’offerta alle esigenze del mercato possono riferirsi a una durata massima di due anni. Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono chiedere al Consiglio federale una proroga dell’estensione al termine di un nuovo esame.

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero :

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz