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Consultazione 2006/91: Ordinanza sulla politica regionale · 2 pagine

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Ordinanza sulla politica regionale

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 e 20 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulla politica regionale,

ordina:

Art. 1 Zona d’impatto territoriale

1 La zona che presenta in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali (zona d’impatto territoriale) comprende il territorio della Svizzera, ad eccezione:

a. dei Comuni degli agglomerati di Zurigo, Basilea, Berna, Losanna e Ginevra

conformemente ai risultati del censimento federale del 2000;

b. dei Cantoni di Zurigo, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna,

Argovia e Ginevra.

2Nell’ambito delle convenzioni di programma, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può inserire nella zona d’impatto territoriale anche parti degli agglomerati di cui al capoverso 1 lettera a nonché dei Cantoni di cui al capoverso 1 lettera b, se:

a. il Cantone prova che la zona in questione presenta problemi comparabili o gli stessi problemi e potenzialità della zona di cui al capoverso 1; e

b. la zona che deve essere inserita nella zona d’impatto territoriale comprende diversi Comuni limitrofi.

3 Nell’ambito delle convenzioni di programma, la SECO può inserire nella zona d’impatto territoriale anche singoli Comuni se lo ritiene opportuno per realizzare un progetto concreto. L’ammissione di un Comune vale soltanto fino al termine del progetto in questione.

4Le proposte di estensione della zona d’impatto territoriale devono essere presentate ogni volta assieme al programma cantonale d’attuazione.

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1 RS .........; RU....... 2007–......