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Consultazione 2006/91: Ordinanza sulla politica regionale · 2 pagine
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Art. 2 Conferenze ad hoc
Su proposta dei Cantoni e delle regioni, la SECO indice conferenze ad hoc. Queste ultime assicurano la collaborazione con Cantoni, Comuni, regioni montane e altre aree rurali.
Art. 3 Conteggio
1 I Cantoni presentano alla SECO, entro l’inizio del nuovo anno civile, i conti annuali e una panoramica relativa allo stato degli aiuti finanziari e dei mutui da loro gestiti.
2 Gli ammortamenti, i pagamenti degli interessi e le prestazioni di garanzia di terzi provenienti dai mutui concessi durante un anno nonché le garanzie che i Cantoni devono fornire in questo periodo secondo l’articolo 8 capoverso 3 della legge federale devono essere versati annualmente nel Fondo per lo sviluppo regionale della Confederazione.
Art. 4 Vigilanza finanziaria
1La vigilanza finanziaria è garantita dal Controllo federale delle finanze in collaborazione con i Servizi cantonali di controllo delle finanze.
2 I dettagli relativi alla vigilanza finanziaria sono disciplinati nelle convenzioni di programma con i Cantoni d’intesa con il Controllo federale delle finanze e i Servizi cantonali di controllo delle finanze.
Art. 5 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 26 novembre 19972sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane è abrogata.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
.... In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione:
Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione:
Annemarie Huber-Hotz
2 RU 1998 79