Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 4 pagine
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Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell’energia
Diritto e trasporto in condotta
30 giugno 2008
Ordinanza sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (OIFSN)
Rapporto esplicativo
1. Situazione iniziale
Il 22 giugno 2007 le Camere federali hanno adottato la legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN, RS 732.2). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2007. La LIFSN conferisce autonomia giuridica alla Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN) e all’autorità di vigilanza della Confederazione nel settore della sicurezza nucleare, trasformandola in un istituto federale di diritto pubblico con personalità giuridica propria (vedi art. 1 cpv. 1 LIFSN).
Prima che l’IFSN possa assumere i suoi compiti di vigilanza, la sua organizzazione deve essere conclusa. Ne è responsabile il Consiglio dell’IFSN che deve emanare le disposizioni d’applicazione e i regolamenti (ad es. regolamento d’organizzazione, regolamento del personale, regolamento delle tasse / art, 6 cpv. 6 LIFSN). Per questo motivo, sono entrate in vigore prima le disposizioni concernenti il Consiglio dell’IFSN il 1° gennaio 2008, data in cui ha iniziato la sua attività, mentre le altre disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2009. La DSN sarà integrata nell’IFNS il 1° gennaio 2009.
Sono spiegati soltanto gli articoli del disegno di ordinanza che necessitano di chiarimenti.
Ad articoli 1 e 15: Sede
La DSN ha sede a Würenlingen presso l’Istituto Paul Scherrer, dove all’inizio avrà sede anche l’IFSN. L’edificio messo a disposizione non è tuttavia sufficientemente grande. Per questo motivo, dal 1° aprile 2010 l’IFSN avrà sede a Brugg (AG). La permanenza dell’IFSN a Würenlingen fino al 31 marzo 2010 è pertanto prevista in una disposizione transitoria (vedi art. 15 OIFSN).
Ad articolo 2: Garanzia della qualità
Siccome è tenuto a garantire la qualità, l’IFSN deve far verificare periodicamente da uffici esterni la qualità dei compiti adempiuti e delle prestazioni fornite. L’esigenza fondamentale richiesta nel capoverso 1 è un sistema di gestione della qualità certificato che comprende tutti i campi di attività. Finora la DSN ha soddisfatto questa esigenza: è certificata secondo le direttive ISO 9001 e la sua attività è verificata periodicamente nell’ambito della convenzione sulla sicurezza nucleare (RS 0.732.020) e della convenzione sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi (RS 0.732.11).
L’IFSN deve inoltre essere accreditato come laboratorio di prova (secondo ISO 17025) e come servizio di ispezione (secondo ISO 17020). L’accreditamento conferisce il riconoscimento formale della competenza tecnica e organizzativa dell’IFSN nei settori considerati. È regolarmente verificato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS).
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