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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine

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... Ordinanza sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (OIFSN)

del …… 2008 Disegno: 30 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 20071

sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare,

ordina:

Sezione 1: Sede

Art. 1

L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) ha sede a Brugg (AG).

Sezione 2: Garanzia della qualità

Art. 2

1 L’IFSN esercita un sistema di gestione della qualità che copre tutti i campi di attività. Questo sistema deve essere certificato da un ente indipendente.

2 Per eseguire le sue attività in qualità di laboratorio di prova e di ispettorato, l’IFSN deve farsi accreditare conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione.

3 Esso fa periodicamente verificare da esperti esterni l’adempimento delle esigenze dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (IAEA).

Sezione 3: Consiglio dell’IFSN

Art. 3 Profilo dei requisiti

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce quali requisiti devono soddisfare i membri del Consiglio dell’IFSN.

RU 2008 ….

1RS 732.2; RU 2007 5635

2 RS 946.512