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Consultazione 2007/109: Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare') · 34 pagine
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... Ordinanza sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (OIFSN)
del …… 2008 Disegno: 30 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 20071
sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare,
ordina:
Sezione 1: Sede
Art. 1
L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) ha sede a Brugg (AG).
Sezione 2: Garanzia della qualità
Art. 2
1 L’IFSN esercita un sistema di gestione della qualità che copre tutti i campi di attività. Questo sistema deve essere certificato da un ente indipendente.
2 Per eseguire le sue attività in qualità di laboratorio di prova e di ispettorato, l’IFSN deve farsi accreditare conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione.
3 Esso fa periodicamente verificare da esperti esterni l’adempimento delle esigenze dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (IAEA).
Sezione 3: Consiglio dell’IFSN
Art. 3 Profilo dei requisiti
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce quali requisiti devono soddisfare i membri del Consiglio dell’IFSN.
RU 2008 ….
1RS 732.2; RU 2007 5635