Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine

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a. le entrate straordinarie a destinazione vincolata;

b. le uscite straordinarie coperte da entrate secondo la lettera a.

Art. 17b (nuovo) Disavanzi del conto di ammortamento

1 I disavanzi del conto di ammortamento dell’esercizio annuale precedente devono essere compensati sull’arco dei sei esercizi annuali successivi per il tramite della riduzione dell’importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

2 Se il disavanzo del conto di ammortamento supera di oltre lo 0,5 per cento l’importo massimo di cui all’articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il termine previsto dal capoverso 1 decorre nuovamente.

3 L’obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sarà eliminato il disavanzo del conto di compensazione di cui all’articolo 17.

4 L’Assemblea federale determina ogni anno l’ammontare delle riduzioni in occasione dell’adozione del preventivo.

Art. 17c (nuovo) Risparmi preventivabili

1Al fine di compensare disavanzi prevedibili del conto di ammortamento, l’Assemblea federale può, al momento dell’adozione del preventivo, ridurre l’importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

2 La riduzione presuppone che il conto di compensazione ai sensi dell’articolo 16 sia almeno in pareggio.

Art. 17d (nuovo) Accrediti al conto di ammortamento

Le riduzioni di cui agli articoli 17b capoverso 1 o 17c sono accreditate al conto di ammortamento, purché l’accredito non gravi il conto di compensazione.

Art. 18 cpv. 1 Frase introduttiva

1 Il Consiglio federale realizza le riduzioni di cui all’articolo 17, 17b capoverso 1 oppure 17c come segue:

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